Obblighi di comunicazione e DAC 7: le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate

Dall’AdE le prime istruzioni operative sugli obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme on line dalla Dac7. Chiarimento indispensabile (anche) per tutti i gestori di siti o marketplace che operano nel mercato del Real Estate e della Hospitality alberghiero, “extra-alberghiero” o mediante “affitti brevi”, che vogliono essere compliant con le recenti normative. Non solo dunque una sempre più rigorosa trasparenza viene richiesta (dalle ultime normative europee e italiane) ai gestori di siti e-commerce e di intermediazione on-line che operano con la platea dei consumatori/turisti e che stanno progressivamente rivedendo tutti i loro siti per superare le verifiche dell’AGCM (Antitrust). Ma trasparenza anche fiscale, nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate. 

L’AdE, infatti, lo scorso 20 novembre, ha pubblicato un provvedimento che definisce contenuti, modalità e termini di alcune comunicazioni – allegando altresì i rispettivi format – cui saranno tenuti i gestori di piattaforme (anche quelli “esclusi”) per la prima volta, entro il 31 gennaio 2024 (in attuazione degli artt. 10, co. 9, 11, co. 2, e 13, co. 1, del D.Lgs. n. 32/2023 (decreto che ha recepito nel ns. sistema la Direttiva n. 2021/514/UE, cd. DAC 7). Per conoscere le principali novità della DAC 7 v. https://www.eclegal.it/attuazione-dac7-italia-fissati-obblighi-sanzioni-gestori-piattaforme-online-venditori/https://hospitalitylawlab.net/2023/10/20/dac7-per-la-hospitality-i-dati-degli-host/)

Sul punto, abbiamo intervistato i nostri professionisti, il Professor Giuseppe Marino e l’avvocato Luigi Vele su alcuni aspetti rilevanti del provvedimento.

Spiega Marino: “il provvedimento dell’AdE ha dato le prime istruzioni operative e qualche chiarimento agli operatori. Innanzitutto, ha rappresentato che: se vi sono più gestori di piattaforma “con obbligo di comunicazione” in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma. Questi gestori dovranno però in ogni caso effettuare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” indicando le informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione (e cioè: a) Stato Membro di residenza; b) NIF; c) Nome; d) Indirizzo). Dall’altro lato, il gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione in luogo di altri è tenuto a comunicare, per ciascun gestore di piattaforma per il quale assume l’obbligo di comunicazione, le stesse informazioni”.

Inoltre, continua Vele: i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile cui si riferisce la comunicazione, dove hanno deciso di adempiere a tale obbligo fornendo i seguenti dati: i) Denominazione; ii) Codice fiscale; iii) Stati membri di residenza (ovvero gli ulteriori Stati membri o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure in cui è situata la stabile organizzazione); iv) NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente; v) Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; vi) Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione; vii) Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati”. 

“Non solo”, continua Vele, “anche il gestore di piattaforma “escluso” deve comunicare all’Agenzia delle Entrate tra il 1 ed il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione alcune informazioni al fine di poter fornire la dimostrazione che il suo intero modello di affari è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione (i.e. Denominazione; Codice fiscale; Stato Membro di residenza; Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Indirizzi elettronici, inclusi i siti web; Attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione; Anno per cui si ritiene escluso).

Conclude Marino, “l’AdE ha inoltre specificato le informazioni dei venditori oggetto di comunicazione che devono essere trasmesse dal gestore della piattaforma, precisando che: i) oltre a quelle richieste dall’art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 32/2023, è necessario indicare il codice fiscale italiano, ove presente, dei già menzionati soggetti. Infine, le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine sono considerate tardive ma saranno comunque acquisite (e comunicate alle Autorità fiscali estere competenti).”

Delicato – e rimasto ancora privo di interpretazione dell’Ade – è il perimetro del concetto di “venditore” di cui alla nuova normativa. Ad oggi, non è chiaro se ricomprende o meno, e a quali condizioni, il “proprietario” di immobile che agisce online tramite un gestore (Property Manager). Come anticipato dai nostri professionisti durante il Master “Diritto del turismo e del Real Estate italiano ed europeo: gestori e intermediari” organizzato da Euroconference Legal appena concluso, molto dipende dal contratto che lega il proprietario al gestore dell’immobile. Per ora, in assenza di linee guida, ogni posizione va quindi valutata caso per caso.

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