Negli ultimi anni il tema della liberazione degli immobili è tornato al centro del dibattito giuridico e politico. Le difficoltà nel recupero degli immobili occupati e i tempi spesso lunghi delle procedure di rilascio hanno spinto il legislatore a intervenire con l’obiettivo di rendere più rapide ed effettive le tutele a favore dei proprietari e dei legittimi detentori. In questo contesto si inserisce il decreto-legge n. 48/2025 (cd. “decreto sicurezza”), convertito nella legge n. 80/2025, che introduce importanti novità sul piano penalistico per contrastare le occupazioni abusive di immobili.
Le principali novità
- Nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile (art. 634-bis c.p.)
È punito con la reclusione da 2 a 7 anni chi occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui mediante violenza, minaccia o raggiri, oppure impedisce al proprietario o al legittimo detentore di rientrarvi.
- Ampliamento delle condotte punibili
La norma non riguarda solo l’“invasione” iniziale dell’immobile, ma anche la detenzione senza titolo, oltre alle condotte di chi coopera nell’occupazione o trae utilità economiche da essa.
- Nuova procedura d’urgenza (art. 321-bis c.p.p.)
Nei casi più gravi – ad esempio quando l’immobile occupato è l’unica abitazione del denunciante – la polizia giudiziaria può disporre il rilascio immediato dell’immobile, con successiva convalida del giudice.
- Strumenti penali più incisivi
L’innalzamento della pena fino a 7 anni di reclusione consente l’applicazione di misure cautelari personali e arresto in flagranza, strumenti che prima non erano sempre utilizzabili.
Ma cosa cambia davvero? La nota rivista giuridica Euroconference Legal ha chiesto ai nostri Partner penalisti Alessio Lanzi e Angelo Giuliani e alla Partner civilista Donatella Marino, che stanno monitorando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale di questa criticità, di approfondirne i profili penali e le novità in ambito civile in una serie di articoli, iniziando da quelli penali. Ne abbiamo tratto qualche spunto per i lettori dei nostri articoli del Venerdi, qui di seguito.
Quando si configura il nuovo reato di occupazione arbitraria (art. 634-bis c.p.)?
La fattispecie richiede l’occupazione o la detenzione senza titolo di un immobile destinato a domicilio altrui, accompagnata da violenza, minaccia o artifizi e raggiri, oppure la condotta di chi impedisce il rientro del legittimo detentore. Rileva quindi non solo l’ingresso, ma anche la permanenza qualificata nell’immobile.
Qual è il rapporto con l’art. 633 c.p.?
La nuova norma non sostituisce l’invasione di terreni o edifici, ma si affianca ad essa: in assenza di violenza, minaccia o raggiro, continuerà a trovare applicazione l’art. 633 c.p., con un evidente problema di delimitazione tra le due fattispecie che sarà rimesso alla prassi interpretativa.
Quali sono le ricadute dell’inasprimento sanzionatorio?
L’elevazione della pena fino a 7 anni comporta l’applicabilità di misure cautelari personali e l’arresto in flagranza, incidendo in modo significativo sulla gestione immediata del fatto da parte dell’autorità giudiziaria.
Come funziona la procedura d’urgenza ex art. 321-bis c.p.p.?
Nei casi in cui l’immobile occupato costituisca l’unica abitazione effettiva del denunciante, la polizia giudiziaria può disporre il rilascio immediato, anche prima dell’intervento del giudice, previa autorizzazione del pubblico ministero nei casi di esecuzione coattiva. Il provvedimento dovrà poi essere convalidato in tempi brevi, a pena di inefficacia.
È prevista qualche forma di incentivo al rilascio spontaneo?
Sì, la norma introduce una causa di non punibilità per l’occupante che collabori e restituisca volontariamente l’immobile, evidenziando una funzione anche deflattiva del sistema penale.
In definitiva, la riforma rafforza quindi la tutela penale del domicilio e punta a rendere più tempestiva la risposta dello Stato alle occupazioni abusive. Resta ora da vedere come dottrina e giurisprudenza interpreteranno le nuove disposizioni e quale sarà il loro impatto concreto nel bilanciamento tra tutela della proprietà, diritto all’abitazione e garanzie del processo penale.
Ecco il link all’articolo su Euroconference Legal relativo i profili penali.

