Entro il 31 gennaio 2024 le piattaforme on line della Hospitality dovranno inviare le comunicazioni richieste dalle normative europee (c.d. DAC7).
Nessun problema per chi già si è allineato per tempo ai nuovi obblighi di chiarezza e trasparenza imposti a gestori e piattaforme dall’Europa. A tutela del consumatore/turista infatti si sta costruendo un impianto di regole che impone obblighi specifici a chi vende, intermedia e opera on line, con siti di e-business propri o attraverso piattaforme di intermediazione on line, dotando le Autorità garanti dei singoli Paesi di rinnovati poteri di vigilanza e sanzionatori.
Cresce, dunque, l’attenzione degli operatori costretti ad occuparsi da una parte della burocrazia che affatica l’intero settore ricettivo – oltre che dell’ostilità mostrata da alcune amministrazioni locali, quanto al più specifico segmento degli “affitti brevi” – e, dall’altra, della rigorosa compliance con le normative europee. Queste ultime in particolare stanno ridisegnando il settore della gestione e dell’intermediazione on line nel mercato del Real Estate (non solo di quello alberghiero, dunque, ma anche del c.d. extra-alberghiero e degli “affitti brevi”) sia dal punto di vista civilistico, con specifico riferimento all’offerta contrattuale proposta attraverso il sito o la piattaforma e con crescente attenzione ai risvolti penali, sia dal punto di vista fiscale.
Di quest’ultimo aspetto abbiamo parlato anche con i nostri Giuseppe Marino, Professore di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Milano, avvocato e commercialista, e Luigi Vele, avvocato tributarista.
Quali sono le principali novità fiscali di cui tener conto nei prossimi mesi?
“Le novità sono numerose ed eterogenee” spiega Marino, aggiungendo che, “a titolo di esempio il D.Lgs. 1 marzo 2023 n. 32, che ha implementato nel nostro ordinamento la Direttiva n. 2021/514/UE (cd. DAC 7), richiede che i gestori di piattaforme digitali di intermediazione dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione, quindi, per la prima volta, entro il 31 gennaio 2024, i dati e i corrispettivi percepiti dei “venditori” attivi sui loro portali.“
Secondo la normativa in questione, con il termine “venditori”, , aggiunge Vele, “ci si riferisce a un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un’entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente,, che può essere il gestore dell’immobile oppure il proprietario, in funzione del contratto che regola i rapporti tra i due soggetti”.
Ci sono anche altre fonti da considerare?
“Certo”, spiega Marino, “per esempio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che nel regime speciale applicabile alle agenzie di viaggio, di cui all’art. 306 della direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), rientrano altresì le operazioni di acquisto e rivendita dei servizi di alloggio, anche laddove tale attività non sia accompagnata da servizi supplementari”
Aggiunge Vele che “la decisione nasce da un caso riguardante una società polacca che acquistava, in nome proprio e per proprio conto, dei servizi di alloggio in alberghi e in altre strutture ricettive, al fine di rivenderli ai suoi clienti”.
Tutte queste novità fiscali verranno trattate nel Master di Euroconference in tre giornate “Diritto del turismo e del Real Estate italiano ed europeo: gestori e intermediari online” che affronterà proprio in prima giornata, dal punto di vista civilistico e fiscale, le principali normative europee e italiane cui devono attenersi sia le piattaforme di intermediazione on line della Hospitality, sia i gestori di asset immobiliari privati che operano nel Real Estate ricettivo e residenziale con contratti di alloggio in strutture ricettive o di locazione di breve e medio periodo. Verranno trattate le diverse tipologie contrattuali, dai mandati alle locazioni agli affitti di azienda agli outsourcing, così come le presunzioni di imprenditorialità del locatore, i nuovi poteri sanzionatori dell’Antitrust per i gestori di ebusiness e gli intermediari non allineati con le normative, i risvolti fiscali della c.d. DAC7. L’approccio è tecnico ma pragmatico e consente ai partecipanti, ancorché non avvocati, di apprendere le nozioni indispensabili per una corretta compliance con le nuove discipline.
I docenti della prima giornata saranno gli avvocati civilisti dello Studio Legale Donatella Marino, per la parte civilistico-contrattuale, e gli avvocati fiscalisti dello Studio del Prof. Giuseppe Marino.
Per iscriversi è sufficiente accedere al seguente link: https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_del_turismo_italiano_ed_europeo_gestori_e_intermediari_online
Per maggiori dettagli e per la fruizione dell’apposita scontistica prevista per alcune categorie scrivere a lucrezia.penna@euroconference.it
