Dac7 e hospitality: il decreto attuativo in Italia

Pubblicato in Italia il Decreto che fissa gli obblighi di verifica e comunicazione anche per i player della hospitality e del Real Estate residenziale: gestori di piattaforme (OTA e marketplace) dove si concludono contratti tra proprietari, gestori/property manager e guest in cerca di un alloggio. ll Decreto fissa anche un sistema sanzionatorio quantomeno atipico.

I gestori delle piattaforme digitali, a partire dal 31 gennaio 2024, devono dunque comunicare con cadenza periodica all’Agenzia delle Entrate i dati e i corrispettivi percepiti dei “venditori” attivi sui loro portali. Si tratta di corrispettivi derivanti da operazioni di vendita di beni e di servizi personali, di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, nonché di locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.

Avevamo già parlato della Direttiva UE 2021/514, c.d. Dac7, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

https://hospitalitylawlab.net/2023/02/23/obblighi-per-i-gestori-delle-piattaforme-on-line-alcuni-chiarimenti/.  Il Decreto (n. 32, del 1 marzo 2023) attua la Direttiva europea in Italia, riproponendone le definizioni, ma imponendo nuovi sforzi interpretativi per calare queste norme nel contesto legale e fiscale italiano.

Ne parliamo con i nostri partner Carlo Alberto Rezzani, commercialista e Donatella Marino, avvocato civilista, autori del contributo pubblicato su Euroconference Legal:

https://www.eclegal.it/attuazione-dac7-italia-fissati-obblighi-sanzioni-gestori-piattaforme-online-venditori/.

Spiega, per esempio, Donatella Marino che “quanto ai <beni immobili in locazione>, l’articolo 6 del Decreto richiede che i gestori di piattaforme acquisiscano “l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata” e, se disponibile, il “relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente”. In realtà però il Decreto, pur mantenendo l’espressione <beni immobili in locazione> usata nella Direttiva europea, sembra attribuirgli un significato diverso rispetto a quello attribuito dall’ordinamento italiano. Una lettura sistematica del Decreto, infatti, anche alla luce della Direttiva europea, suggerisce di coinvolgere nell’espressione anche le operazioni di offerta degli immobili con contratti alloggio/ospitalità in struttura ricettiva (alberghi, B&b, CAV etc.), e non solo con contratti di locazione”

Chiarisce inoltre Rezzani che “tra le informazioni da comunicare indicate all’Art. 11 della Direttiva, compare, se conosciuto dal gestore di piattaforma, in aggiunta all’identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto”. “Tale disposizione,” continua Rezzani “insieme alla definizione di <venditore attivo> conferma la rilevanza per le comunicazioni anche dei soggetti che concretamente incassano i corrispettivi, anche se diversi rispetto a quelli registrati nella piattaforma (<venditori>).

Situazione, quest’ultima, ricorrente nei modelli di business utilizzati da molti property manager della hospitality italiana, specie nello short term.

Anche il sistema sanzionatorio rimane controverso e di dubbia tenuta. Chiarisce la Marino che, “oltre alle sanzioni amministrative per i gestori che non si adeguano, l’art. 12 del Decreto richiede al gestore di piattaforma di introdurre una specifica clausola unilaterale nei contratti con i venditori, in base alla quale, la mancata comunicazione da parte dei venditori dei dati richiesti dal gestore della piattaforma, può comportare anche la chiusura del profilo del venditore, nonché la possibilità per il gestore di piattaforma di trattenere il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste. I diritti/doveri attribuiti dal Decreto ai gestori sono quantomeno atipici”.

“Da un punto di vista fiscale,” conclude Rezzani “è evidente che la normativa fa affidamento sul potere dissuasivo del provvedimento nei confronti dell’evasore piuttosto che sulla capacità dell’Agenzia delle Entrate di rielaborare e intervenire sulla (enorme) mole di dati richiesti, in particolare, avendo attribuito ai gestori delle piattaforme l’onere e la responsabilità della raccolta dati (con perentoria esclusione dal mercato del venditore non li fornisse) e avendo previsto un sistema di sanzioni amministrative (post accertamento) che, dal punto di vista quantitativo, è difficilmente interpretabile e non del tutto coerente con i possibili valori in gioco”.

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