Obblighi per i gestori delle piattaforme on line: alcuni chiarimenti

Cresce la confusione sull’interpretazione della Direttiva (UE) 2021/514, più nota come DAC7, che impone alle piattaforme di intermediazione della hospitality come Airbnb, Booking, Expedia/VRBO nuovi obblighi di comunicazione dei dati degli host. 

I nostri avvocati civilisti insieme ai nostri fiscalisti e al Comitato Scientifico e in particolare Donatella Marino,  Alfredo Imparato, Carlo Alberto Rezzani e Simonetta Marchesi, si stanno occupando a fondo nelle diverse sedi dei risvolti di questo apparato normativo.

Parliamo oggi di alcuni dei problemi interpretativi con Carlo Alberto Rezzani e Donatella Marino.

Qual è l’obiettivo della DAC7?

“Scopo della Direttiva,” spiega la Marino “è rafforzare la cooperazione fiscale anche nel settore della c.d. economia digitale, attraverso lo scambio di informazioni tra gli Stati, nel rispetto del Regolamento europeo GDPR) sulla data protection.

Aggiunge Rezzani che l’obiettivo dell’Europa è “imporre agli Stati membri la previsione di obblighi a carico di soggetti privati (le piattaforme) che siano idonei a supportare gli Stati nel raggiungimento dello scopo delle (ormai 7) direttive sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra gli Stati membri”. 

Perchè c’è questa difficoltà di inquadramento?

Le difficoltà interpretative stanno generando involontarie fake news sul web e sui giornali, ma anche inevitabili errate applicazioni da parte di alcune Piattaforme, che introducono a carico degli Host obblighi nuovi ma non sempre allineati con i principi degli ordinamenti interni dei Paesi membri. 

Questo perché la stratificazione di tre diverse regolamentazioni genera confusione: si sovrappongono gli obblighi imposti dalla direttiva UE agli Stati membri, gli obblighi del decreto attuativo italiano (ancora non approvato in via definitiva), che deve calare la disciplina europea all’interno del nostro impianto giuridico, e gli obblighi dalle piattaforme online che cercano di individuare soluzioni valide sia all’interno dei singoli Stati che in ambito internazionale. 

“Da qui uno dei primi problemi”, aggiunge la Marino, “dati dalla difficoltà di traduzione nel nostro sistema dei concetti della Direttiva, volutamente generici perché destinati alla totalità degli Stati membri. La Direttiva è un atto derivato dell’Unione europea che vincola gli Stati nei risultati da raggiungere, ma che li lascia liberi nella scelta dei mezzi da utilizzare per raggiungere lo scopo”.

Quali sono queste difficoltà?

Ne menzioniamo qui solo alcune.

Tra le più immediate, la difficile individuazione, nei modelli di business utilizzati da molti property manager della hospitality italiana, specie nello short term, del  “Venditore oggetto di comunicazione”, legato al soggetto che registra il proprio account nella Piattaforma ma anche al soggetto a cui è stato versato o accreditato il Corrispettivo rilevante ai fini fiscali, se si vuol perseguire lo scopo della Direttiva. Spesso questi soggetti non coincidono. Elemento critico, viste le finalità della direttiva. “I dati raccolti” spiega infatti Rezzani “serviranno agli Stati sia per gli accertamenti IVA e di altre imposte indirette, sia per il corretto calcolo delle imposte sul reddito”.

Ma anche il termine locazione è misleading. In Italia la locazione è un contratto ben definito che, quanto all’uso abitativo (anche con finalità turistica), è regolato da specifica disciplina vincolistica (L. 431/98) come derogata e integrata dal Codice del Turismo (allegato 1 D.Lgs 79/2011) e dal codice civile (artt. 1571 s.s. del Codice Civile). Diversi sono invece i contratti di alloggio/ospitalità in albergo (contratti atipici, salvo quanto previsto dagli artt. 1783 s.s. del Codice Civile sul deposito in albergo). Al contrario, la disciplina europea tende a utilizzare il medesimo termine per entrambi i rapporti contrattuali. Quando poi il contratto di locazione è concluso attraverso un gestore, l’articolazione diventa ancor più complessa.

Altra criticità, il concetto di “congelamento” degli importi da parte delle Piattaforme in caso di mancata comunicazione dei dati, che non può certamente fare ingresso nel nostro ordinamento se non accompagnato da idonea regolamentazione.

Quando sapremo come procedere?

La Direttiva (UE) 2021/514 è stata recepita in Italia dall’art. 1, co. 1, della Legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), in vigore dal 1^ gennaio 2023. Ma manca, ad oggi, il decreto attuativo definitivo che indica in concreto come si può e deve operare in Italia.

Per chi volesse approfondire, rimandiamo al contributo di Carlo Alberto Rezzani e Donatella Marino, pubblicato su Euroconference Legal: https://www.eclegal.it/real-estate-turismo-dac-obblighi-gestori-delle-piattaforme-line/

Nel frattempo occorre muoversi con cautela. Ed attendere che l’Italia riesca ad adottare in tempi brevi i provvedimenti idonei a chiarire tutti gli elementi che consentiranno ai player della Hospitality di adeguarsi correttamente.

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