Albergatore e imposta di soggiorno, da agente contabile a responsabile di imposta

Cambio di rotta per l’imposta di soggiorno, forse. Nei Tribunali arrivano le prime sentenze assolutorie dal reato di peculato nei confronti di gestori di strutture turistiche che omettono o ritardano il versamento della discussa imposta. Ma per parlare di orientamento consolidato occorrerà aspettare una serie di sentenze conformi della Suprema Corte. Massima attenzione, quindi, ad evitare questo illecito.  

L’imposta di soggiorno è stata prevista con una normativa statale, il D. Lgs. 23/ 2011. E’ però lasciata a livello locale – essenzialmente ai Comuni – la scelta di intrudurla, di regolarla, di indicarne gli ammontari e i destinatari. Pensata inizialmente solo per le sole strutture ricettive, è stata poi estesa, ricorrendo alcuni presupposti, dall’art. 4 D-L n. 50/2017 anche alle locazioni sotto i trenta giorni finendo per coinvolgere anche il mondo dei c.d. “affitti brevi”.

La Corte dei Conti aveva definito il gestore della struttura ricettiva soggetto responsabile del versamento nelle casse comunali del tributo pagato dagli ospiti come agente contabile. (Cfr. Sez. Riun. Corte dei Conti n.22/2016). Ne è derivata per questi soggetti la qualifica, in veste di ausiliari dell’autorità finanziaria, di incaricati di pubblico servizio. E come tali, nel caso di omissione o ritardo del versamento dell’imposta, punibili con la reclusione fino a 10 anni e 6 mesi per il reato di peculato (art. 314 c.p.). Nuove critiche e accuse di incoerenza sono esplose quando la c.d. “spazzacorrotti” (L. 9 gennaio 2019, n.3) ha incluso il peculato nei cosiddetti reati ostativi di cui all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, che ha prodotto anche nei confronti di questi soggetti, in caso di mancata concessione della sospensione condizionale, la sostanziale impossibilità di ricorso a strumenti premiali o alternativi al carcere.

Una svolta è (forse) arrivata con l’Art. 180 D-L 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020 n.77, che ha definito il gestore della struttura ricettiva “responsabile del pagamento  dell’impostadi soggiorno”  e previsto “per l’omessa o infedele presentazione della  dichiarazione da  parte  del  responsabile […] la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento dell’importo dovuto” e “per l’omesso, ritardato  o  parziale  versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di  soggiorno […] una sanzione  amministrativa  di  cui  all’articolo  13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

All’indomani della conversione, su tutto il territorio i legali della difesa hanno sostenuto a spada tratta nei Tribunali la tesi della depenalizzazione del reato di peculato dell’albergatore. Un esempio: il provvedimento del Tribunale di Rimini (Ufficio G.I.P., Decreto 27 luglio 2020) che ha dichiarato che “L’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77 […] ha determinato una depenalizzazione del comportamento dell’albergatore che non versa al Comune quanto da lui incassato a titolo di contributo/imposta di soggiorno da parte dell’ospite, essendo l’omesso, ritardato o parziale versamento punito soltanto con una sanzione amministrativa”.

Secondo il Tribunale, a decorrere dalla modifica legislativa il gestore non “è più agente contabile, che procede alla riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente comunale, ma diventa soggetto “responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] del contributo di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”. Lo stesso diventa, quindi, obbligato in solido per il pagamento dell’imposta di soggiorno con il cliente dell’albergo, che rimane il soggetto passivo. Modificata la qualifica soggettiva dell’albergatore, si modifica la condotta da questi attuata, poiché lo stesso “non riscuote per conto del Comune denaro (che diventa pubblico fin dal suo incasso) e che poi è obbligato a versare nelle casse dell’ente locale, ma deve pagare al Comune, quale obbligato in solido, l’importo dell’imposta di soggiorno.”

Si aspettano ulteriori pronunce.

Rispondi