Quando la normativa regionale sull’extra-alberghiero viola la libertà imprenditoriale

La Regione non può limitare l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva extra-alberghiera, a meno che non esistano esigenze prioritarie di interesse generale. E’ così che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte spiega la decisione dello scorso 4 gennaio, che ha annullato le disposizioni del Regolamento regionale piemontese limitative della possibilità di avviare un’attività turistico-ricettiva extra-alberghiera e ne rendevano più difficile l’esercizio.

Continua così il dibattuto percorso dei nostri giudici, volto a chiarire le interferenze tra normative e principi generali che governano il diritto della Hospitality. Il TAR Piemonte (con sent. 4 gennaio 2023, n.11) ha infatti ritenuto che alcune disposizioni del R.r. 4/2018, sulle caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive c.d. extra-alberghiere, fossero in contrasto con i principi della corretta concorrenza dell’ordinamento italiano ed europeo.

Ne parliamo con Donatella Marino, avvocato civilista, con specifica expertise nel diritto della Hospitality e  autrice del contributo pubblicato su Euroconference Legal:

https://www.eclegal.it/tar-piemonte-annulla-la-normativa-ricettiva-extra-alberghiera-violazione-della-liberta-imprenditoriale/

Il diritto della Hospitality” afferma la Marino “è una normativa articolata, costituita da norme di diritto europeo, di diritto interno civile e di diritto pubblico amministrativo – con ricadute anche in ambito fiscale e penale”.

Continua la Marino spiegando che “oggetto di censura da parte del TAR Piemonte è la disciplina delle strutture ricettive c.d. extra-alberghiere, contenuta nella Legge regionale e nel relativo Regolamento, che ne descrive le caratteristiche e modalità di gestione. Si tratta di alcune norme che pongono limiti sull’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di impresa di alcune strutture ricettive extra-alberghiere come ad esempio, limiti massimi al periodo di apertura per i soli esercizi di affittacamere e B&B avviati in forma non imprenditoriale (art. 2 co.1 R.r.)”

Continua la Marino, “l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva già dato il suo parere negativo su alcune disposizioni del regolamento regionale piemontese, riscontrando profili problematici rispetto alla libertà imprenditoriale e al diritto di concorrenza. Ma l’Amministrazione non si era adeguata”.
In conclusione, il TAR ha ribadito che i principi concorrenziali, riconosciuti e tutelati dal sistema comunitario e nazionale, sono applicabili anche al diritto della Hospitality (e in particolare gli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, sulla libera prestazione dei servizi e i divieti di restrizione e gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione), ricordando che solo esigenze imperative di interesse generale, di rango comparabile ai valori della libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza, possono giustificare restrizioni alla libertà di organizzazione e svolgimento dell’attività di impresa.

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