Occupazione abusiva e invasione di edifici: è reato anche se l’immobile è abbandonato

L’invasione di edifici configura un reato anche se l’immobile è abbandonato. La Corte Costituzionale ha rigettato pochi giorni fa la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 633 del Codice penale, “nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni”, presentata Tribunale di Firenze.

Il Tribunale di Firenze sosteneva l’irragionevolezza di una punizione di natura penale a chi occupa abusivamente un immobile in stato di abbandono: un’interpretazione rigettata dalla Consulta, che conferma che il reato di invasione di edifici si configura anche in questi casi.

Abbiamo approfondito il tema dell’Art. 633 c.p. e gli altri strumenti di natura penale rilevanti in caso di occupazione abusiva di un immobile con i nostri avvocati penalisti Alessio Lanzi (Professore ordinario all’Università di Milano) e Angelo Giuliani, nella seconda intervista di Idealista News che sta proponendo una guida per i proprietari spogliati del loro immobile abusivamente occupato https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2024/02/27/178323-occupazione-abusiva-di-un-immobile-quando-e-reato-penale

Qual è il caso affrontato dalla Corte Costituzionale?

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’Art. 633 c.p. “nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni” in riferimento agli artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili e principio di solidarietà), 3 (principio di uguaglianza), 42 (tutela della proprietà) e 47 (tutela del risparmio) della Costituzione. 

L’Art. 633 c.p. punisce, a querela della persona offesa, “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”.

Secondo l’ordinanza del Tribunale di Firenze “nel caso di immobili per tanto tempo inutilizzati, lasciati in totale stato di abbandono”, la funzione sociale della proprietà “scompare”, e anzi gli immobili stessi divengono “fonte di rischi e pregiudizi per l’ambiente circostante”.  “Lo stato di abbandono degli immobili”  continua il Tribunale, “appare tanto più irrispettoso della prevista funzione sociale della proprietà privata ove si consideri la persistente emergenza abitativa che connota la realtà italiana”

Pertanto, conclude il Tribunale “in tale contesto, se è forse legittimo accordare comunque una tutela sul piano civilistico ai proprietari di immobili lasciati in stato di abbandono contro eventuali occupazioni abusive, appare irragionevole perseguire queste ultime anche penalmente”.

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale?

Nel rigettare la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale, con Sent. 28/2024 pubblicata lo scorso 28 febbraio, ha dichiarato che “la ratio della disposizione sanzionatoria è volta a punire lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento giuridico”.

Secondo la Corte, l’Art. 633 c.c., nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, non è né irragionevole né lesivo della Costituzione, non discendendo dallo stato di abbandono, un automatico effetto estintivo dello “ius excludendi alios” (il diritto di escludere gli altri) riservato al proprietario (o titolare di altro diritto) né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto.

Quanto alla “funzione sociale” del diritto di proprietà, il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale non significa che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione; né vi può essere interferenza, continua la Corte “tra il diritto all’abitazione dell’agente, quale diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, e l’interesse tutelato dall’art. 633 cod. pen., giacché l’esercizio del diritto di abitazione non comporta come mezzo indispensabile l’occupazione dell’edificio altrui (sentenza n. 220 del 1975)”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte ha ribadito la legittimità costituzionale dell’art. 633 c.p., e, per dirimere alcuni “casi limite” ha chiarito che sarà compito dell’interprete esaminare e valutare se sussistano gli estremi dello stato di necessità determinato dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, nonché verificare l’offensività in concreto della condotta alla luce della ratio della disposizione, senza peraltro escludere la possibile applicabilità – ove ne ricorrano i presupposti – dell’istituto della tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Rispondi