Il Giudice di Pace di Milano annulla la sanzione irrogata da un Comune del milanese a un proprietario, che offriva tramite Booking l’alloggio con contratti di breve periodo, per presunta violazione della L.R. Lombardia n. 27/2015 sulle attività ricettive. Il Giudice di pace di Milano ha così accolto il ricorso proposto dagli avvocati Donatella Marino e Marco Bassoli, motivando la propria decisione nella sentenza (decisa nel 2021 ma solo recentemente depositata). Posizione in linea con quella già presa sulla stessa vicenda dalla Procura di Milano, che disponeva l’archiviazione dell’indagine per violazione dell’Art. 109 TULPS avviata a carico del proprietario, assistito per gli aspetti penali dall’avvocato Angelo Giuliani dello Studio Lanzi Del Sasso. Un caso gestito quasi pro-bono dai nostri professionisti allo scopo di favorire il corretto inquadramento, da parte della giurisprudenza e, successivamente, della pubblica amministrazione, delle nuove diverse tipologie di offerta degli alloggi nel segmento hospitality.
La contestazione della Polizia municipale e la sanzione
La Polizia municipale verbalizzava che il proprietario aveva posto in essere locazioni turistiche (o, persino, di aver gestito una struttura ricettiva non alberghiera di CAV o Bed and Breakfast), in assenza della previa Comunicazione al Comune o, se del caso, della SCIA, segnalando la posizione sia al Comune, che elevava la contestazione e irrogava la sanzione, sia in Procura.
Inoltre, se il proprietario fosse stato ritenuto responsabile di gestione “abusiva” di attività ricettiva, sarebbe stata elevata contestazione anche per omesso pagamento dell’imposta di soggiorno, per l’omissione di tutti gli ulteriori obblighi amministrativi e per lo scorretto inquadramento dell’attività in ambito fiscale, con le relative sanzioni.
L’annullamento della sanzione: la motivazione
Il Giudice, nella sentenza purtroppo non pubblicabile, chiarisce tuttavia alcuni aspetti rilevanti per qualunque posizione assimilabile. Almeno quattro gli aspetti rilevanti.
- Il Giudice ha chiarito che era il Comune a dover provare l’illecito amministrativo e quindi la natura ricettiva dell’offerta di alloggio: invece, l’ “Amministrazione resistente, cui incombeva l’onere probatorio in ordine alla sussistenza della violazione in contestazione (esercizio abusivo dell’attività di bed and breakfast …) non ha prodotto documentazione conferente”.
- Secondo il Giudice meneghino, inoltre, l’Amministrazione resistente non aveva tenuto conto delle dichiarazioni effettuate dal ricorrente e contenute nel verbale di sopralluogo.
- Per di più il Comune aveva ignorato i modelli di contratto di locazione breve esibiti e depositati dal proprietario, seppur in un secondo momento, formulati per “una locazione breve non avente carattere turistico-ricettiva“.
- Il Giudice ha infine chiarito come non fosse da attribuire rilevanza alla pagina estratta dal sito «Booking.com» che pubblicizzava l’alloggio. E questo sia per quanto riguarda la definizione «affittacamere» riportata sull’annuncio, posta la indeterminatezza di tale qualifica in tale sede, non idonea a specificare l’inquadramento e la reale finalità dell’offerta locatizia, sia quanto all’inserimento dell’alloggio nella sezione «bed and breakfast» da parte del sito Booking.com. Su questo secondo punto il Giudice ha confermato la tesi dei difensori del proprietario secondo cui “i cui contenuti non sono direttamente inseriti ed ascrivibili alla ricorrente ma sono inseriti a cura di terzi, tale inserimento non può determinare responsabilità alcuna a carico della ricorrente”.
Il Giudice di Pace di Milano ha perciò annullato l’ingiunzione di pagamento di diverse migliaia di Euro irrogata al proprietario e condannato la Pubblica Amministrazione all’intero pagamento delle spese del giudizio.
Da notare che sulla stessa vicenda la Polizia municipale, in sede di sopralluogo, aveva anche contestato anche l’omissione delle comunicazioni dei dati degli ospiti alla Questura tramite il portale Alloggiati WEB richieste ex art. 109 TULPS, con trasmissione degli atti alla Procura di Milano. Procedimento, come si è detto, archiviato.
