Codice del Turismo: quando il Guest non è “turista”

La finalità turistica di una locazione non rende automaticamente “turista” il conduttore dell’alloggio. Per lo meno così non è nella disciplina disegnata dal c.d. Codice del Turismo (D. Lgs 23 maggio 2011, n. 79). È vero che il mercato del living, oggi quasi esclusivamente digitale, spesso sembra non porre un’adeguata attenzione alla distinzione tra soggiorni offerti in case-vacanze, affittacamere e altre strutture ricettive, appartamenti offerti in locazioni turistiche e alloggi offerti insieme ad altri servizi (trasporti e altri servizi turistici). Ma sul piano del diritto le differenze sono, al contrario, ben marcate e la scelta di una soluzione rispetto all’altra comporta sia per i proprietari sia per i gestori che per i fruitori di questi alloggi l’applicazione di impianti normativi ben diversi. Una discrepanza, quella tra diritto e prassi, che genera confusione.

Per esempio: accade qualche volta che il conduttore scontento di un alloggio locato tramite OTA o piattaforma online (quali Booking o Airbnb) sia sedotto dall’idea di godere della specifica ed estesa tutela prevista dal Codice del Turismo del 2011 che prevede la risarcibilità anche del “danno da vacanza rovinata”, quando ricorrono alcuni presupposti. Un errore (più spesso uno spunto pretestuoso) che vorrebbe considerare applicabile anche al rapporto locatizio quella particolare disciplina a tutela specifica ed esclusiva del consumatore/turista che acquista un pacchetto turistico.

Soggiorno in struttura ricettiva e locazione turistica

Una prima distinzione essenziale che Guest e player della Hospitality dovrebbero ben conoscere è quella tra l’offerta di soggiorni in strutture come Alberghi, CAV, B&B e l’offerta di appartamenti in locazione turistica. La prima comporta attività di gestione di vere e proprie strutture ricettive, spesso organizzate in forma imprenditoriale, ed annessi servizi turistici, disciplinate da normative regionali. La seconda è la cessione dell’uso di un alloggio attraverso un contratto di locazione. Il contratto di locazione turistica è infatti un particolare tipo di locazione ad uso abitativo contraddistinta da precarietà e durata limitata nel tempo, avente finalità esclusivamente turistiche. Il Guest che usufruisce dell’alloggio quindi è un conduttore e la disciplina applicabile è quella del codice civile in materia di locazioni.

Ne è conferma l’art. 53 secondo cui gli “alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.”

L’acquirente pacchetto turistico

In realtà la questione va persino oltre. La specifica tutela volta a coprire il “danno da vacanza rovinata” prevista dal Codice del Turismo non è rivolta nemmeno all’ospite di una struttura ricettiva in quanto tale: si rivolge solo agli ospiti di strutture ricettive che abbiano acquistato un “pacchetto turistico”. Chiara sul punto, seppur articolata, la definizione indicata dall’art. 34 del Codice del Turismo, secondo cui il pacchetto turistico è inteso come un’offerta che ha “ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico”.

Il destinatario della norma

Solo questo particolare tipo di offerta connotata dall’essere un “pacchetto turistico” si applica il titolo VI (artt. 32- 53) del Codice, che si occupa di introdurre una normativa particolarmente innovativa a tutela di questo specifico destinatario , definito dall’art. 33 c): “l’acquirente … di un pacchetto turistico”

Il danno da vacanza rovinata

Si tratta quindi della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47 Codice del Turismo), che prevede: “1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta…”

A seconda delle attività che svolge, l’operatore della Hospitality può trovarsi sotto il cappello di disciplina di numerose normative (locali, nazionali ed europee). L’unico modo per garantire investimenti e servizi sicuri, soddisfare i clienti e tenere sotto controllo i costi, evitando sanzioni, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione è acquisire una adeguata e rigorosamente aggiornata competenza tecnica in questo settore particolarmente fluido.

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