Rischia la confisca dell’immobile e la reclusione l’Host che ospita uno straniero “clandestino”, in violazione dell’art. 12 comma 5 bis t.u. immigrazione.
Un’ipotesi delittuosa, questa, poco conosciuta dai player della Hospitality. Malgrado siano ormai noti gli obblighi di comunicazione dei dati degli ospiti ad ALLOGGIATI WEB ex Art. 109 TULPS, sono invece poco note le conseguenze ormai severissime previste per chi ospita un soggetto privo di idoneo titolo di soggiorno: l’Art. 12 co. 5 bis del Testo Unico dell’Immigrazione in materia di immigrazioni clandestine punisce infatti “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”.
In Italia sia i gestori di strutture ricettive che i locatori che offrono per brevi periodi in locazione i loro appartamenti hanno l’obbligo di accettare solo ospiti muniti di documento identificativo, che va esibito all’Host e da cui vanno estratti i dati da comunicare alle Questure territorialmente competenti (attraverso la nota piattaforma ALLOGGIATI WEB). Un obbligo la cui violazione comporta, di per sé, sanzioni di natura penale.
Ma ben più gravi sono le sanzioni previste a carico dell’Host quando, in presenza di tutti i presupposti del reato, il conduttore dell’alloggio locato, o il cliente della struttura ricettiva, risulta essere soggetto straniero privo di idoneo titolo di soggiorno nel nostro Stato.
Proprio di questo tema, e delle conseguenze anche sul piano personale e patrimoniale per l’Host, abbiamo parlato con il Professor Alessio Lanzi e l’avvocato Angelo Giuliani, penalisti dello Studio Lanzi del Sasso, autori insieme all’avvocato Donatella Marino, del contributo pubblicato su Euroconference Legal, cui rimandiamo per un approfondimento https://www.eclegal.it/immobile-locato-straniero-privo-permesso-soggiorno-conseguenze-locatore/
Spiega il Prof. Lanzi: “In questi casi, il Testo Unico dell’immigrazione (D.Lgs 286/1998) si pone l’obiettivo di ostacolare le situazioni che potrebbero favorire la permanenza sul territorio nazionale di un soggetto straniero senza regolare permesso di soggiorno (il fenomeno della c.d. immigrazione clandestina) punendo severamente chi, ricorrendone le condizioni, concede alloggio, anche in locazione, ad uno straniero privo di titolo di soggiorno”.
Continua Giuliani “Il reato si configura solo in presenza di precisi presupposti indicati all’art. 12, co. 5 bis del TU dell’Immigrazione. E’ infatti richiesto il c.d. dolo specifico, costituito dal fine di trarre un “ingiusto profitto” dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri. Il vantaggio può consistere, ad esempio, nella riscossione in nero del canone di locazione. In tal caso l’ingiusto profitto consisterebbe nella possibilità di evadere le tasse. (cfr. Cass. 32392/2017).
“Tra le conseguenze della condanna definitiva dell’agente (Host)” conclude Giuliani, “oltre alla sanzione principale della reclusione da sei mesi a tre anni, è prevista la sanzione accessoria della confisca dell’immobile, ossia la definitiva perdita della proprietà dell’immobile”.
