Sanzione di un milione e mezzo di Euro per Vinted. Secondo la recente decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, o Antitrust italiano), il gestore lituano second hand Vinted UAB ha costruito i contenuti testuali e grafici della piattaforma italiana vinted.it così da integrare una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori.
In realtà le modalità per l’acquisto dei prodotti di seconda mano proposti dal marketplace erano descritte attraverso vari messaggi e disclaimer distribuiti nel sito. L’Antitrust ha però rilevato che la scarsa evidenza grafica al momento dell’aggancio pubblicitario a favore della enfatizzazione di altri elementi non consentiva al consumatore una percezione chiara e trasparente delle informazioni rilevanti. Sull’utilizzo dello specifico mezzo di internet l’Antitrust sentiva anche il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Il provvedimento dell’AGCM coinvolge anche gli operatori del Real Estate residenziale e della Hospitality che operano, per l’appunto, online: marketplace, intermediari, mediatori immobiliari, property manager e gestori che offrono servizi on line, cui sono imposti specifici obblighi informativi e di trasparenza.
Ma gli obblighi non sono rivolti solo a chi gestisce piattaforme rivolte ai consumatori, come nella vicenda Vinted: con il Regolamento 1150/2019 l’Unione Europea ha imposto specifici obblighi di equità e trasparenza anche per le piattaforme che si rivolgono agli utenti commerciali (P2B).
Per comprendere le ragioni dell’Antritrust abbiamo intervistato Donatella Marino, avvocato civilista di Hospitality Law Lab con specifica expertise sulle nuove formule del Real Estate e autrice dell’articolo pubblicato da Euroconference:
Le ragioni della sanzione a Vinted secondo l’esperto
Spiega Donatella Marino che “le informazioni diffuse dalla piattaforma vinted.it lasciavano intendere, secondo l’AGCM, che la transazione tra venditore e acquirente fosse realizzata senza costi a carico dell’acquirente rispetto al prezzo dell’articolo indicato dal venditore.
“Questo perché” continua Marino “il costo totale a carico dell’acquirente, comprensivo delle commissioni per i servizi di Vinted (denominate «Protezione Acquisti») e dei costi di spedizione non appariva né sulla homepage né nelle schede-prodotto, dove veniva evidenziato con grande enfasi grafica esclusivamente il prezzo proposto dal venditore, ma appariva solo in passaggi e attraverso disclaimer successivi”.
“Essenziale invece, secondo l’Antitrust, la trasparenza già nel momento dell’«aggancio pubblicitario», ovvero il primo contatto con il consumatore” conclude Marino.
Durante il procedimento, Vinted introduceva modifiche nelle modalità di presentazione dei prodotti sul sito e nelle relative informazioni sui costi di acquisto, chiarendo, in particolare, i claim che enfatizzavano la «gratuità» della vendita attraverso specifici disclaimer.
“Tuttavia”, chiarisce Marino, “l’AGCM ha ritenuto le modifiche di Vinted fossero adeguate solo per gli interventi sui claims pubblicitari. Quanto invece alle modalità di presentazione dei servizi offerti e dei prezzi dei prodotti, l’Antitrust ha ritenuto che rimanessero «in contrasto con l’obbligo di correttezza e completezza informativa»”.
Indispensabile dunque che i player del Real Estate e della Hospitality attivi on line verifichino i messaggi commerciali proposti sulle loro piattaforme. Dovranno accertarsi del corretto allineamento con i principi di correttezza e trasparenza imposti dalle normative italiane ed europee, così da scongiurare le severe sanzioni dei Garanti grazie a un attento lavoro preventivo.
