Leciti, secondo l’Europa, gli obblighi di comunicazione e ritenuta imposti dalla disciplina italiana per gli intermediari che operano nella hospitality e attraverso i quali vengono concluse locazioni di breve periodo, i c.d. affitti brevi. E’ quanto affermato ieri dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha deciso per la compatibilità degli obblighi imposti dal D-L. 50/2017 conv. e le successive Circolari dell’Agenzia delle Entrate ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici relativi ai c.d. affitti brevi (locazioni non superiori a 30 giorni) con quelli di libera circolazione dei servizi disposta dall’art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE).
Gli obblighi dichiarati compatibili sono:
- raccogliere e successivamente comunicare all’amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a seguito dell’attività di intermediazione svolta;
- qualora gli intermediari abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, prelevare alla fonte l’ammontare dell’imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e versarlo all’Erario dello Stato
La Corte ha considerato invece non proporzionato con l’obiettivo perseguito l’obbligo per l’intermediario senza stabile organizzazione in Italia di nominare un rappresentante fiscale.
Si chiude così il procedimento di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato sulla controversia iniziata nel 2017 da parte di Airbnb Ireland UC e Airbnb Payments UK Ltd per l’annullamento dei provvedimenti italiani che imponevano il nuovo regime fiscale.
Ricordiamo che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di Giustizia sull’interpretazione del diritto dell’UE o alla validità di un atto dell’Unione.
Spetta al giudice nazionale – nel caso, il Consiglio di Stato – risolvere ora la causa nazionale conformemente alla decisione della Corte UE. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Anche se la causa nazionale tra Airbnb e il Consiglio di Stato non è ancora conclusa, la decisione avrà certamente un forte impatto su tutti gli intermediari e portali del Real Estate e del turismo che operano in questo settore.
Dopo le festività metteremo a disposizione degli operatori interessati gli approfondimenti utili a comprendere le ragioni della decisione così che possano dotarsi, con il supporto di esperti, degli strumenti necessari per adeguare il proprio business, senza esporsi al rischio di violare le normative italiane ed europee così reinterpretate.
Ricordiamo che per le festività natalizie l’attività redazionale è sospesa. Riprenderemo il 13 gennaio e nel frattempo auguriamo a tutti buone feste!

Pingback: L’Unione europea contro l’evasione nello short term rental – HOSPITALITY LAW LAB