Siamo anche oggi lieti di rendere noto il risultato dei nostri professionisti. In realtà si tratta piuttosto di un successo per tutti i player della Hospitality. Un conforto per coloro che cercando quotidianamente di districarsi tra norme contorte e spesso contraddittorie nel tentativo di fare la cosa giusta e che, malgrado lo sforzo, vengono colpiti da sanzioni dell’autorità amministrativa o fiscale. E questo accade perchè la stessa Pubblica Amministrazione è in difficoltà nella ricostruzione e interpretazione delle norme.
Questa la vicenda. Il Giudice di Pace di Milano, accogliendo il ricorso proposto dai nostri avvocati Donatella Marino e Marco Bassoli, ha annullato l’ingiunzione di pagamento di diverse migliaia di Euro posta a carico di un proprietario cui era stata contestata la violazione della normativa lombarda L. 27/2015 condannando inoltre la Pubblica Amministrazione all’intero pagamento delle spese del giudizio.
In realtà, la sanzione era stata emessa nei confronti di un soggetto privato che concedeva in locazione stanze di un proprio immobile per periodi relativamente brevi a conduttori attraverso contratti di locazione.
A seguito di un’attività di accertamento non sufficientemente accurata, motivata e documentata la P.A. aveva contestato in particolare la violazione dell’art. 39 della L.R. Lombardia del 1 ottobre 2015, n. 27, che punisce “Chiunque intraprende un’attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line” una delle denominazioni previste dalla Legge lombarda per le diverse strutture ricettive “senza avere presentato” la comunicazione prevista dalla norma.
La difesa dei nostri professionisti ha messo in luce quattro errori della Pubblica Amministrazione.
1 – L’indicazione dell’illecito non era adeguato. L’errore della Pubblica Amministrazione è dovuto alla confusione ancora presente nel nostro ordinamento tra offerta di alloggi in locazione short term e attività delle strutture ricettive. Tanto che dagli atti amministrativi non si deduceva in modo univoco il tipo di attività (locazione turistica, CAV, B&B) di cui la Pubblica Amministrazione contestava la illegittima pubblicità sul sito e l’illegittimo esercizio.
2 – Le motivazioni dell’irrogazione della sanzione erano anch’esse inadeguate.
3 – La carenza di motivazione aveva di fatto impedito al destinatario della sanzione di potersi legittimamente difendere. I provvedimenti amministrativi, infatti, devono sempre consentire ai destinatari comprendere i presupposti di fatto e di diritto posti alla base di ogni decisione della P.A.
4 – Le O.T.A. e le piattaforme che svolgono intermediazione online – spesso società multinazionali, come Airbnb o Booking – più o meno consapevolmente, e forse inevitabilmente, disconoscono sistematicamente i concetti e le categorie giuridiche del diritto italiano. Ne deriva che la Pubblica Amministrazione non può contestare un illecito a un operatore italiano basandosi sulle categorie e le key words (affittacamere, B&B, CAV) risultanti sulla piattaforma ma deve essere in grado di provare che ciò che ivi appare è imputabile all’operatore stesso e non e non è frutto dell’operazione di un algoritmo.
Si tratta di una vicenda giudiziaria che evidenzia come una valida assistenza legale possa correggere alcune storture presenti nel sistema: ma resta ferma e improrogabile l’esigenza di semplificare le normative che regolano il settore della Hospitality, perchè una legislazione adeguata è l’unica salvaguardia per il corretto funzionamento non solo del mercato ma dell’intero apparato della Pubblica Amministrazione.
