I nostri professionisti sono impegnati a fondo nello studio delle questioni giuridiche connesse alle cancellazioni di viaggi e contratti di ospitalità causate dal Coronavirus.
Nel corso dell’intervista di hospitality-news a un nostro professionista è emerso alcune delle principali OTA (Online Travel Agencies), come Airbnb, intervengano addirittura sul rapporto contrattuale concluso tra le parti.
Operatori e Property Manager si stanno muovendo nei modi più vari per individuare soluzioni alternative, sempre all’interno delle griglie normative.
Il tema è estremamente complesso, in quanto il suo inquadramento varia a seconda del tipo di contratto che lega il turista con il titolare dell’alloggio. Uno dei problemi principali infatti è che la distinzione tra le diverse soluzioni contrattuali non viene mai presa in considerazione nei portali online. E talvolta nemmeno dai Property manager.
Occorre invece tenere presente che a fronte di contratti diversi rilevano discipline e conseguenze giuridiche diverse. E quello delle c.d. “disdette” ne è un esempio. Un conto è infatti la cancellazione di una prenotazione di un pacchetto di viaggio, un altro la risoluzione di un contratto di locazione breve, specie se l’host è un locatore privato.
Scarne le pronunce giurisprudenziali in casi simili, salvo talune in tema di pacchetti turistici.
Interessante la vicenda relativa alla cancellazione della prenotazione di un pacchetto di viaggio a Cuba, a causa di un’epidemia di dengue emorragico: la Corte di Cassazione (Sent. Sez. II Civ. n.16315 del 24/07/2007) aveva in quel caso ritenuto che “il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria del luogo di esecuzione della prestazione turistica rende la stessa inidonea al soddisfacimento dell’interesse creditorio al godimento della vacanza “tutto compreso” nei suoi molteplici aspetti di relax, svago, culturali, ecc. […]. Essendo la prestazione de qua divenuta inidonea a soddisfare l’interesse creditorio, l’estinzione dello stipulato contratto in argomento per irrealizzabilità della causa concreta comporta, va infine sottolineato, l’esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.”
Anche il Tribunale di Milano decideva nel medesimo senso, con una pronuncia più risalente, relativa alla cancellazione di un viaggio di nozze a seguito del noto attentato alle Torri Gemelle: “Stante la eccezionalità dell’evento – attentato alle Torri Gemelle – deriva che lo stesso non potesse essere ne´ preveduto ne´ prevedibile, come del resto non possa essere ne´ preveduto ne´ prevedibile, ma sicuramente concepibile, il fatto che la giovane coppia di sposi non se la sia sentita, e ciò umanamente parlando, di rischiare la propria […]. Nella fattispecie non trattasi di valutazione soggettiva dei contraenti, ma di una valutazione obiettiva da parte di un medico il quale ha certificato ed è personalmente venuto a confermare la sua diagnosi a questo giudice che l’impossibilità obiettiva – psicofisica -, da parte di uno degli attori, di intraprendere serenamente un viaggio di nozze assieme alla propria moglie, per dei problemi certo avuti da molte altre persone in dipendenza del noto attentato. La fattispecie in esame configura senz’altro quanto previsto dall’art. 1463 del vigente Codice civile, che prevede la liberazione della parte, per la sopravvenuta impossibilità della prestazione – fruizione del viaggio – con conseguente obbligo, da parte di chi abbia già incassato il prezzo della controprestazione di restituirlo secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.” (Tribunale di Milano Sent. del 19/04/2002).
Portali e Property Menager stanno gestendo l’emergenza al meglio. Sarà poi indispensabile, per evitare un’ondata di contenzioso, che le policy scelte si adeguino ai principi che regolano il nostro ordinamento.
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