Tutela delle vacanze: quali i danni da risarcire al turista?

Il benessere del turista è una priorità nel nostro ordinamento. Ancor più, in quello europeo. 

Le normative sono (comprensibilmente e) fortemente sbilanciate a favore del “turista”, figura da ricondurre, se calata in contesto tecnico-giuridico, al soggetto “viaggiatore” e, ancor prima, “consumatore”, considerato parte debole del rapporto contrattuale rispetto all’operatore corporate, godendo sol per questo di una potente tutela giuridica. 

Sono coinvolti dunque tutti gli operatori e gestori che operano in questi mercati, dai player della hotellerie più tradizionale ai nuovi property manager che operano nell’extra alberghiero o offrendo immobili di privati.

Corposa la giurisprudenza sul punto, che chiarisce che l’inadempimento o la cattiva esecuzione di un pacchetto turistico può costringere il player del turismo al risarcimento anche del c.d. danno non patrimoniale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, lo scorso 2 febbraio, con la sentenza n. 5271, anche con riferimento ai danni causati prima della riforma del 2018 al Codice del Turismo.

La Suprema Corte ha infatti cassato la sentenza del Tribunale di Napoli che, in secondo grado, aveva negato ai ricorrenti, viaggiatori che si lamentavano per disservizi nel trasporto aereo e nella sistemazione alberghiera, la possibilità di essere risarciti da parte di Eden Viaggi, società che vende pacchetti viaggio turistici. La decisione si basava su un errato inquadramento del caso all’interno della normativa contenuta nel Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011).

Ne abbiamo parlato con Donatella Marino, avvocato civilista, autrice del contributo pubblicato su Euroconference Legal sulla recente sentenza della Corte di Cassazione: https://www.eclegal.it/inadempimento-inesatta-esecuzione-del-pacchetto-turistico-danno-alla-persona/

Spiega la Marino che “la decisione della Corte di Cassazione, in coerenza con l’orientamento sovranazionale, ha ribadito l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o di riposo, prevedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali, come il disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione della vacanza che si è programmata, subiti per effetto dell’inadempimento della società venditrice del pacchetto”. 

Ne consegue che i player della Hospitality turistica che (non si limitano a offrire alloggi ma) propongono anche servizi turistici di vario genere (per es. transfer, noleggio auto, barche, experience di vario genere etc.) sono tenuti a rispettare la corposa e rigida normativa sui pacchetti turistici prevista nel c.d. turismo organizzato (ricorrendo alcune condizioni) per non essere costretti a risarcire al turista insoddisfatto, oltre ai danni patrimoniali, anche quell’impalpabile ma specifica voce di danno che è il “danno da vacanza rovinata”.

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