Con la nota decisione della Suprema Corte dello scorso 7 marzo, viene confermato quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011 (a seguito di modifica introdotta nel 2020), ovvero che il gestore della struttura ricettiva e il titolare dell’appartamento privato offerto in short term sono responsabili:
- del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (i turisti),
- della presentazione della dichiarazione
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale,
con efficacia retroattiva, quindi anche verso quei casi verificatisi antecedentemente al 19 maggio 2020 e ciò per effetto di un’altra norma, introdotta nel 2021, definita di “interpretazione autentica”.
La sentenza è particolarmente interessante in quanto ripercorre in maniera puntuale e sistematica l’evoluzione del quadro normativo sull’imposta di soggiorno e le ragioni che hanno indotto il Legislatore ad introdurre le nuove norme.
Sul punto abbiamo intervistato i nostri avvocati Luigi Vele, fiscalista, Donatella Marino, civilista e Angelo Giuliani, penalista, che hanno sviluppato una specifica expertise nei diversi ambiti della Hospitality, ciascuno per le proprie competenze.
Qual è la normativa che regola l’imposta di soggiorno in Italia?
Risponde Vele che “a decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stato normativamente previsto che il gestore della struttura turistica sia responsabile per la riscossione (e il successivo riversamento) dell’imposta di soggiorno, addebitata ai visitatori per ciascuna notte di alloggio.
In precedenza, nonostante l’esistenza dell’imposta di soggiorno stessa, tale responsabilità non era stata esplicitata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 previgente, con la conseguenza che si erano sviluppate controversie in merito alla responsabilità del gestore per il mancato pagamento e versamento del tributo in questione, sia di natura amministrativa, dovendo egli rispettare le disposizioni regolamentari; sia di natura contabile, in quanto considerabile come sub-agente contabile di fatto; sia, infine, di natura penale (peculato), qualora non riversava (o ritardava il versamento) all’Ente impositore le somme incassate dal turista a titolo di imposta di soggiorno.Con la riforma introdotta dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista, istituto previsto e definito dall’art. 64 DPR n. 600/1973 (e non più incaricati di pubblico servizio).Di conseguenza i gestori di strutture ricettive sono ora obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Dacché, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997”
La nuova norma è del 2020. Come mai ha valore retroattivo, anche per il periodo precedente?
Spiega Vele che l’art. 5-quinquies, L. n. 215/2021, rubricato “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” ha ulteriormente chiarito il regime di responsabilità del gestore della struttura ricettizia stabilendo che “Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.”
Conclude Vele chiarendo che, a compendio della ricostruzione operata, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: «la disposizione di cui all’articolo 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 a seguito della introduzione dell’art. 5-quinquies D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 intitolata “norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”, secondo cui l’albergatore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020». In applicazione di tale dictum, gli Ermellini hanno confermato la sentenza di seconde cure nella parte in cui era stata statuita la legittimità degli avvisi di accertamento emessi da un Comune nei confronti di una struttura ricettiva per contestare a quest’ultima l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno dovuta per i periodi d’imposta 2015-2017.
L’onere impositivo, inizialmente previsto a carico dei turisti che pernottano nelle strutture ricettive, è oggi esteso ai turisti che pernottano nelle case dei privati che operano nello short term con contratti di locazione turistica. Vanno gravati di questa imposta anche gli inquilini che locano un’abitazione per un periodo medio o lungo, con contratti transitori, per esempio?
Risponde Marino che “dipende dalle norme regionali e comunali. Spesso prevedono che l’imposta di soggiorno sia posta a carico di tutti gli inquilini che soggiornano in un appartamento dotato di Codice regionale abilitativo, attribuito agli immobili dei locatori che intendono operare sul mercato turistico con locazioni short term. Spesso la norma regionale equipara, ai fini della imposta di soggiorno, il locatore privato alla struttura ricettiva, e non prevede l’esclusione dell’applicazione dell’imposta in caso di locazioni di medio periodo o per esigenze transitorie su un immobile dotato di tale Codice abilitativo. Si tratta purtroppo di un effetto certamente non voluto dal Legislatore, generato del cattivo coordinamento tra norme di diversa natura, che porta a un risultato aberrante, esposto a censura di illegittimità costituzionale.
In ambito penale, si parlava di reato di peculato. Il problema è ancora attuale? Si può parlare di retroattività e in che termini?
Chiarisce Giuliani che “l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno, dopo le modifiche normative, pacificamente non costituisce più reato e, quindi, non assume alcun rilievo in sede penale, dove peraltro non è ammessa una responsabilità retroattiva. Anzi, nel caso di specie, vale il contrario, ovvero la “depenalizzazione” del mancato versamento dell’imposta vale anche per i fatti anteriori alle modifiche normative”
Monitorare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale europea e italiana, nazionale e locale, dell’intero comparto Hospitality e in particolare della imposta di soggiorno è oggi più che mai indispensabile, anche in ragione delle attenzioni che tale tributo sta ricevendo dagli organi interessati (Comuni, quali Enti impositori e Polizia locale municipale, quale controllore) nell’ambito delle iniziative intraprese sul territorio per contrastare il fenomeno del cd. “overtourism”.

