Il Consiglio di Stato conferma la pronuncia della Corte di Giustizia e disapplica l’obbligo posto a carico degli intermediari immobiliari e gestori di portali telematici non residenti (art. 4 D.L. n. 50/2017 in materia di “locazioni brevi”) di designare un rappresentante fiscale, e annulla il provvedimento attuativo che era stato adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non comporta restrizioni alla libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 del TFUE per gli operatori non residenti:
- né l’obbligo di raccolta e comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione brevi all’Agenzia delle Entrate,
- né l’obbligo di ritenuta e versamento all’Erario delle imposte dovute dai locatori,
ma integra una violazione di tale libertà l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia siccome non proporzionata rispetto alle finalità cui è preposto. Il Consiglio di Stato conferma l’esito e applica i dettami della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Sul punto abbiamo interrogato i nostri fiscalisti, gli avvocati Giuseppe Marino e Luigi Vele, e la nostra civilista, l’avvocato Donatella Marino, autori del contributo pubblicato su Euroconference Legal: https://www.eclegal.it/airbnb-consiglio-annulla-lobbligo-nomina-del-rappresentante-fiscale-carico-degli-operatori-non-residenti/
al quale si rimanda per una disamina del tema più esaustiva, i quali hanno chiarito che “i giudici confermano l’assenza di profili di incompatibilità con l’art. 56 del TFUE dell’obbligo di raccolta e comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito dell’intermediazione immobiliare (art. 4, c. 4, D.L. n. 50/2017). Adempimenti che dovranno essere coordinati con gli ulteriori stringenti obblighi in materia di trasparenza imposti agli intermediari, in qualità di destinatari della copiosa normativa di natura civilistica posta a loro carico dall’unione europea, tra cui – ma non solo – il Regolamento (UE) 2019/1150 sulla “trasparenza ed equità delle condizioni applicate ai business users delle piattaforme”.
Inoltre “specifica il Consiglio di Stato che il mercato dell’intermediazione immobiliare opera sempre più online e, per la stessa natura dello strumento telematico, ha dimensioni globali, ed è dunque <del tutto fisiologico (anche in considerazione della particolare attrattività turistica del mercato italiano) che la maggior parte degli operatori (o, comunque, dei più grandi operatori) non sia né residente né stabilita in Italia; ciò, tuttavia, non comporta né dimostra che la normativa recata dal D.L. n. 50 del 2017 abbia un implicito portato discriminatorio …)>. Per il Consiglio di Stato, dunque, in linea con la decisione della Corte, la previsione di un obbligo di ritenuta e versamento a carico degli intermediari non residenti che siano intervenuti nel pagamento costituisce una modalità applicativa idonea e adeguata ad assicurare la riscossione del tributo”.
