Stop agli sconti strumentali volti solo ad agganciare i clienti: i player del Real Estate ricettivo e della Hospitality dovranno adeguare procedure e strategie di marketing alle nuove regole in vigore dal prossimo 1^ luglio per la pubblicazione di annunci con prezzi scontati. Si tratta delle modifiche al Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) introdotte dal decreto attuativo della c.d. Direttiva Omnibus, 2019/2161, (D.Lgs. 26/2023 dello scorso marzo) sulla protezione dei consumatori. Ne parliamo con Mara Francioso dello Studio Donatella Marino – I.L.C. firm, civilista con specifica expertise negli adeguamenti della normativa sulla Hospitality alle regole europee.
La nuova normativa rafforza il diritto dei consumatori, e quindi anche dei turisti, ad un’adeguata informazione e corretta pubblicità e impone ai player l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà. La maggior parte delle norme sono già efficaci dal 2 aprile 2023, mentre quelle sulle “riduzione di prezzo” entreranno in vigore dal 1^ luglio 2023.
Sono norme che si applicano quindi a tutti i contratti conclusi tra un operatore professionale (intermediari turistici, portali on line, Property Manager) e un turista. Più tecnicamente, tra un professionista – soggetto che opera nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o di professionista intellettuale, tradotto nell’ordinamento civile italiano – e un consumatore – soggetto che contrae per esigenze estranee all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale – anche avente ad oggetti beni immobili. .
Gli annunci di “riduzione di prezzo”
L’art.1 co. 2 del Decreto introduce l’Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo) nel Codice del Consumo, ai sensi del quale
“1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione”.
Il prezzo precedente è “il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo” (co.2).
Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è inoltre tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.
Tra le eccezioni, i c.d. “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina dell’articolo.
La ratio della norma è chiara: fornire al consumatore/turista un mezzo attendibile per valutare l’effettivo vantaggio dell’offerta e scoraggiare così la pratica “scorretta” dei prezzi gonfiati.
Le sanzioni
Per chi viola le disposizioni sulla riduzione dei prezzi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00. Nei casi più gravi, la comunicazione scorretta degli sconti può configurare una pratica ingannevole ai sensi dell’Art. 21 del Codice del Consumo, con sanzioni ben più pesanti.
Questo tema, e più in generale il ruolo e le responsabilità di mediatori, gestori di strutture ricettive, Property Manager, intermediari on line che operano nel mondo della Hospitality sarà ampiamente trattato nel libro di prossima pubblicazione e nei Master di specializzazione che saranno tenuti da alcuni dei professionisti di Hospitality Law Lab. I dettagli a breve.
