Roma Capitale potrà porre “criteri specifici” che incidono sulle locazione di immobili con finalità turistica. La legge modificativa dell’attuale normativa turistica di Regione Lazio è stata pubblicata ieri e mostra il costante impegno della Regione a rispondere alle esigenze del mercato, pur alimentando dubbi interpretativi.
Finalità e testo della norma di Regione Lazio sugli “affitti brevi”
L’art. 4 della nuova Legge regione (L.R. Lazio 24 maggio 2022, n. 8) modifica l’art. 5 della L. 13/2007 in tema di funzioni e competenze di Roma Capitale, in un’ottica dichiarata di razionalizzazione delle competenze e di semplificazione amministrativa.
In quest’ottica verrebbe così ampliato il potere di intervento di Roma Capitale grazie all’introduzione di una previsione (co. 3 ter) all’art. 5 della L. 13/2007) secondo cui
“Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione.”
Chi sono i destinatari della norma?
Forzando il dato letterale, potrebbe essere individuata un’unica interpretazione dell’espressione “attività di natura non imprenditoriale di locazione” – di per sé, un ossimoro giuridico – tale da essere validamente calata nel nostro sistema: i destinatari sembrerebbero essere solo i soggetti persone fisiche che concludono contratti di “locazione breve” ai sensi dell’art. 4 del D-L 50/2017 (come convertito) “al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare”. Una disposizione da leggere in combinato disposto con la Legge 178/2020 che introduce sul punto una presunzione di imprenditorialità per coloro che destinano alla locazione breve più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Resta comunque una criticità, su cui Regione Lazio dovrà intervenire almeno in via interpretativa: la nuova norma menziona locazioni (di qualunque durata, anche stagionali, dunque) “per fini turistici”, evocando dunque le locazioni regolate dalla L. 431/1998 e dal Codice del Turismo. Non gli “affitti brevi” (meglio, le “locazioni brevi” di cui all’art. 4 D-L 50/2017, come convertito), dunque.
Qual è il contenuto della norma?
Quanto al contenuto precettivo, resta poco chiaro
- se per “criteri specifici” si intende consentire l’imposizione di nuovi adempimenti amministrativi al locatore a tutela degli interessi pubblici di competenza residuale regionale, andando ad integrare l’attuale normativa laziale oppure
- se i “criteri specifici” possono essere posti sulle modalità di esecuzione (“svolgimento”?) degli accordi di locazione con finalità turistica che i locatori potranno comunque liberamente negoziare e concludere, oppure
- se invece i “criteri specifici” intervengono proprio sul diritto di negoziare e concludere contratti di locazione con finalità turistica: un’interpretazione, quest’ultima, che, se adottata da Roma Capitale, esporrebbe l’intera impalcatura normativa di Regione Lazio sul punto a facili censure di illegittimità costituzionale
Dunque, restano due percorsi aperti.
Il primo, a livello regionale. Rispetto alla proposta, il Consiglio regionale ha ristretto l’ambito di applicazione della norma a Roma Capitale (invece che a tutti i Comuni) ed ha sostituito il potere di Roma di porre “limiti” con quello di individuare “criteri specifici”. Una scelta che, secondo l’avvocato Donatella Marino, uno dei nostri professionisti, riduce significativamente il rischio di impugnativa da parte del Governo, anche se rimane comunque opportuno un intervento chiarificatore del legislatore laziale, nel senso sopra indicato, a sostegno della ratio che giustificherebbe l’imposizione di “criteri specifici” di operatività per alcuni locatori.
Il secondo, a livello di Roma Capitale. E’ indispensabile che i “criteri specifici” puntino ad allineare le categorie di operatori che, a diverso titolo, operano nel mercato turistico e non ad escluderne alcuni.
I professionisti di Hospitality Law Lab continueranno ad approfondire i temi di compliance con la normativa di settore e le ricadute giuridiche con la consueta imparzialità a tutela di tutti gli operatori del mercato, pubblici e privati, con il fine di stimolare la chiarezza delle norme, il loro coordinamento e la loro miglior interpretazione.

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