La Corte di Cassazione definisce in modo inequivoco il concetto di intermediario turistico. In una recente decisione che vede coinvolto Welcome Travel Group (WTG), il network, autonomo, di agenzie viaggio che distribuisce prodotti del gruppo Alpitour, la Suprema Corte chiarisce che WTG, in quanto intermediario (meglio noto come “agente di viaggio”) è da considerare un mandatario o un venditore, sul piano civilistico. L’intermediario non è quindi responsabile dell’eventuale difformità tra i servizi turistici effettivamente offerti e quelli promessi e pubblicizzati: non è dunque tenuto al risarcimento per il “danno da vacanza” rovinata, a meno che il viaggiatore dimostri una specifica colpa dell’intermediario.
Condividiamo sul punto, il contributo di Donatella Marino, avvocato civilista professionista di HLL, che ripercorre, seguendo la traccia dei giudici, alcuni aspetti definitori della disciplina italiana ed europea in materia di responsabilità dei professionisti nel settore turistico e di tutela del viaggiatore.
Segnaliamo anche che sono aperte le iscrizioni al seminario di specializzazione, organizzato da Euroconference Legal, specifico sulla “Responsabilità da e-commerce per intermediari del turismo e property manager” che si terrà il prossimo 29 giugno. Il corso, proposto come specializzazione per avvocati e commercialisti, ha comunque un taglio pratico per essere compreso da qualsiasi operatore. Il costo di iscrizione è ridotto per i lettori di HLL. Nel caso, contattateci scrivendo all’indirizzo hospitalitylawlab@gmail.com.
Di seguito, per approfondire, trovi l’articolo sulla sentenza esaminata. Per maggiori informazioni sul seminario, scarica invece la brochure: https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/responsabilita_da_e-commerce_per_intermediari_del_turismo_e_property_manager