Decreto Super Green pass: le novità per la Hospitality

I player della Hospitality si adattano alle nuove regole sul Green pass. La bozza del decreto, in circolazione dallo scorso 24 novembre, prevede una estensione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie e un doppio binario per le certificazioni Covid 19 (più noti come Green Pass):

  • da un lato estende l’obbligo del Green Pass (art. 4 bozza – “Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19”) a ulteriori settori, tra cui “alberghi e strutture ricettive
  • dall’altro crea la categoria del C.d. Green Pass Rafforzato (ottenibile a seguito dell’avvenuta vaccinazione o dell’avvenuta guarigione) che sarà necessario
    • già in zona biancadal periodo compreso tra il 6 dicembre e il 31 gennaio 2022” per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni e quindi, secondo il Comunicato del Consiglio, per accedere a “Spettacoli, Spettatori di eventi sportivi, Ristorazione al chiuso, Feste e discoteche, Cerimonie pubbliche
    • nelle zone gialle e arancioni, a partire dal 29 novembre 2021, per “la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente” “ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale” (così nella bozza)

Resta quindi in piedi il sistema di suddivisione in zone bianche, gialle, arancioni e rosse delle regioni, con diverse limitazioni legate all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, che coinvolgono tuttavia i detentori del c.d. Green pass rafforzato solo in zona rossa.

Obbligo di Green pass per le strutture ricettive

La bozza del nuovo decreto estende dunque l’obbligo di “certificazione verde Covid” anche per l’accesso ad “alberghi e strutture ricettive” eliminando l’eccezione prevista per “i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati” per l’accesso ai quali dunque, è ora imposto l’obbligo di Green pass.

Real Estate e locazioni

Non v’è traccia nella bozza del decreto di riferimenti ai c.d. #affitti brevi: ovvero contratti di locazione abitativa conclusi per brevi periodi esclusivamente per finalità turistica, spesso erroneamente equiparati ai soggiorni in case vacanze o altre strutture ricettive.

Nonostante l’esclusione, proprietari immobiliari e gestori (Property Manager) e intermediari (come le piattaforme online che favoriscono l’incontro tra host e guest) si interrogano sulla possibilità di richiedere comunque agli ospiti degli appartamenti offerti l’esibizione di un Green Pass. Varie le interpretazioni, per il momento. Contro la tesi di chi ritiene che la decisione (di chiedere o meno l’esibizione del Green Pass) sia nella sfera della libera determinazione del soggetto di diritto privato (persona fisica o corporate) che consente l’accesso ai suoi servizi solo ad alcune categorie si oppone la tesi secondo cui il DL 52/2021 richiede che le certificazioni Green Pass possono essere utilizzati esclusivamente ai fini normativamente previsti. “Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato”, conclude l’art. 10 bis dell’art. 9 sulle “Certificazioni Verdi Covid-19”. A supporto di questa tesi restrittiva si pongono le norme relative ai requisiti per l’accesso ai pubblici esercizi e al trattamento di dati personali, che resterebbe privo della base giuridica data dall’obbligo di legge.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che è attesa nei prossimi giorni.

Ecco il Comunicato Governo: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/18639

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