Bonus edilizia e decreto antifrode: i nuovi adempimenti


Anche la Hospitality come tutto il Real Estate è impegnata in questi giorni sulle
scadenze di alcuni bonus agevolativi. Peggio: molti progetti edilizi già avviati in modo non
sufficientemente accurato stanno in questi giorni incagliandosi, anche a causa degli ultimi
provvedimenti antifrode. Tra questi, la richiesta del visto conformità e di congruità che
viene estesa per le spese per tutti gli interventi edilizi agevolati, inclusi quelli per il C.d. Bonus facciate al 90% previsto “per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B… Più in generale, per gli interventi oggetto di opzione esercitati ai sensi dell’art. 121 co.1 DL 34/2020 come conv. (noto come Decreto Rilancio). Una misura prevista dall’art. 1 co.1 let. b) del DL 157/2021 (c.d. Decreto Antifrode) dello scorso 11 novembre, che prevede nuovi adempimenti connessi alla fruizione alternative (cessione del credito e sconto in fattura) dei principali bonus fiscali edilizi, finora previsti con riguardo solo ad alcune delle detrazioni concesse dalla normativa (per esempio, il c.d. Ecobonus). Scopo dichiarato del provvedimento è il contrasto a condotte in frode al fisco, in particolare, prezzi gonfiati e cessioni di credito legate a lavori inesistenti.


Le detrazioni fiscali

Negli ultimi due anni il Legislatore ha emanato una serie di misure fiscali particolarmente vantaggiose per incentivare l’efficienza energetica degli immobili e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, consistenti in detrazioni fiscali sulle spese per gli interventi effettuati (v. Decreto Rilancio, L. Bilancio 2021, Decreto semplificazioni). Le agevolazioni hanno permesso a contribuenti: proprietari e investitori, di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare con interventi di riqualificazione energetica, interventi antisismici, recupero e restauro della facciata degli edifici ed altri interventi edilizi destinatari delle agevolazioni. Si
attende la proroga delle misure, con condizioni da confermare, anche per i prossimi anni, nella Legge di Bilancio 2022.


Le opzioni alternative alla detrazione

L’art. 121 del Decreto Rilancio ha introdotto per “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e
2021, spese per gli interventi elencati al comma 2
” la possibilità di optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facolta’ di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facolta’ di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le aree di interesse dei cosiddetti bonus

Gli interventi per i quali l’art. 121 co. 2 Decreto Rilancio prevede agevolazioni, con diversi specifici requisiti,
sono:
a) recupero del patrimonio edilizio e
b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna
e) installazione di impianti fotovoltaici
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

La novità del decreto antifrode

Il nuovo art. 1 ter dell’ art. 121 Decreto Rilancio prevede “per le spese relative agli
interventi elencati nel comma 2”
, e “in caso di opzione di cui al comma 1” (sconto/cessione del credito di imposta), che:
a) il contribuente richiede il visto di conformita’ dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione
d’imposta per gli interventi di cui al presente articoloIl contribuente richieda il
visto di conformità.
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita’ delle spese sostenute secondo le
disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis

Il nuovo art. 119 co. 11 del Decreto Rilancio, invece, estende la verifica di congruità
anche nel caso di fruizione diretta del c.d. Bonus 110% anche “in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei redditi
”.


Il Decreto non differenzia tra interventi già a avviati o da avviare, aprendo quindi questioni
interpretative per tutti i destinatari delle norme, seppur a diverso titolo: dai proprietari e investitori, alle imprese, general contractor e professionisti coinvolti nel settore del Real Estate. Si attendono chiarimenti a giorni.

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