Problemi e prospettive della Hospitality

Conclusa l’ultima giornata del Corso del Centro Studi Recalcati con una ripresa dei principali problemi attuali e lo sguardo alle prospettive future. Problemi che ruotano intorno a un unico nucleo tematico: il diritto del turismo, e conseguentemente (o ancor più) il diritto della Hospitality è un diritto interdisciplinare. Ogni posizione risulta quindi dall’incrocio di diverse discipline che interagiscono tra loro, secondo i rispettivi ruoli. Primario il diritto civile: un diritto teorico, astratto e di non immediata comprensione sulla cui base viene regolato il rapporto tra le parti e individuato il corretto trattamento fiscale. In linea di principio in linea con il diritto civile ma in realtà – perseguendo interessi e funzioni diverse – spesso sganciato, è invece il diritto amministrativo, affidato, per la Hospitality, alle Regioni.  

Quanto alle prospettive della Hospitality, al centro dell’attenzione del Legislatore dovranno essere i temi del turismo sostenibile, le nuove soluzioni tecnologiche e i servizi innovativi che stanno automatizzando la proprietà immobiliare (da cui il neologismo Proptech) nonché l’adeguamento della disciplina delle nuove formule, non ultime le locazioni per periodi molto brevi che interagiscono con la Hospitality.

Questo però apre un altro problema. Il legislatore statale può normare la materia della ricettività turistica, rimasta alla competenza residuale delle Regioni dopo la riforma costituzionale del 2001, solo in presenza di alcune condizioni molto precise.

Ben le individua la Corte costituzionale nella Sentenza n.1 del 2016, trattata durante il Corso.

La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato l’art. 31 del decreto-legge 133/2014  (c.d. Decreto Sblocca Italia)  per l’illegittimo sconfinamento del Legislatore statale in materia di competenza regionale. La disposizione statale, ispirata alla finalità di diversificare l’offerta turistica e di favorire gli investimenti per la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, disciplinava in effetti una specifica struttura ricettiva, i condhotel. La risposta della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso confermando la competenza statale, è stata chiara: «lo Stato può attrarre a sé funzioni amministrative, nonché regolarne con proprie leggi l’esercizio, qualora ciò sia necessario per rimediare alla frammentazione dell’offerta turistica e realizzare un’attività promozionale unitaria, a condizione che tale chiamata in sussidiarietà sia proporzionata allo scopo e che, inoltre, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nei confronti delle quali lo Stato deve serbare un atteggiamento di leale collaborazione[…]»

In quest’ottica, nel rispetto di tali condizioni, è quindi consentito e, forse, auspicabile, un intervento dello Stato che disciplini, in accordo con le Regioni, le nuove prassi del mercato della Hospitality in modo unitario e adeguato alle esigenze sempre più evidenti.

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