LOCATORE PER UN GIORNO

Un immobile può essere ceduto in locazione per un solo giorno? E magari essere replicato quotidianamente? Oppure la necessità di occuparsi in modo continuativo del riassetto, della pulizia, della gestione dei rifiuti, del rifacimento dei letti e cambio biancheria ritagliato sul numero di ospiti, dello scambio di comunicazioni e informazioni con ciascuno di loro, della manutenzione ordinaria e di ogni tipo di riparazione nell’alloggio occupato trascina il rapporto verso le più sfumate soluzioni dell’atipico contratto di ospitalità turistica (in cui all’ospite viene reso disponibile oltre alla possibilità di soggiornare anche alcuni servizi minimi necessari ad assicurare il cosiddetto “comodo ricetto”)? Sarebbe poco corretto e fuorviante rispondere in astratto a questi interrogativi in assenza di pronunce giurisprudenziali, ma è bene porsi il problema di fronte a ogni caso pratico. Diverso è il tema di carattere amministrativo. Se viene concesso con un contratto di ospitalità il godimento di una unità immobiliare a uso abitativo, non aperta al pubblico, è corretto ritenere che quest’ultima si trasformi ipso facto in una struttura ricettiva con le relative implicazioni, per la sola ragione che viene offerto qualche servizio ad personam? Come spiegato anche nel testo giuridico “La nuova ospitalità turistica” edito da Key Editore, è evidente che “dalla prassi sta affiorando una nuova esigenza: l’elaborazione di una figura negoziale idonea a regolare gli interessi delle parti ma anche agevolmente inquadrabile nell’ordinamento. L’antica datazione della disciplina di riferimento, prevalentemente (se non esclusivamente) riconducibile al 1942 …, la difficoltà di coordinarla con le ulteriori disposizioni successivamente intervenute … unitamente all’ambigua portata del concetto di “turismo” … rendono estremamente difficile la ricostruzione di questo nuovo tipo di accordo”. I due mondi del Real Estate e della ricettività ormai stanno convergendo e la contrapposizione giuridica ancora esistente diventa sempre più anacronistico. Per il momento, nell’attesa dell’auspicato competente intervento del Legislatore, solo una buona prassi del settore e un adeguato supporto di dottrina e giurisprudenza possono offrire qualche aiuto.

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