In arrivo il c.d. Bonus 80% per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di riqualificazione e digitalizzazioni a favore di gestori e proprietari di strutture ricettive. Entro 60
giorni dall’Avviso pubblico recante le modalità applicative di contributi e crediti d’imposta a
favore delle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 1, co.9 del D-L 152/2021, indetto dal Ministero del Turismo, del 23 dicembre scorso, saranno definite le modalità di accesso alla piattaforma online per la presentazione delle domande in via telematica. Un momento di respiro per gestori e proprietari, mentre proseguono le critiche sulla ineseguibilità degli obblighi di controllo delle Certificazioni Verdi.
Strutture ricettive: tra bonus e Green pass
Tra i nuovi incentivi per il settore ricettivo, il decreto 152/2021 prevede
- “un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.” (Art. 1 co.1) - “un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli
interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo
di 100.000 euro per ciascun beneficiario.” (Art. 1 co.2)
Tra i destinatari, il co.4 dell’art. 9 individua:
– imprese alberghiere
– imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 96, e dalle pertinenti norme regionali
– imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché’ alle imprese del
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti
balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici.
– imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui e’ esercitata una
delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.
Per contro, le recenti normative in materia di Green pass (da ultimo il D-L 229/2021) e le Line
guida hanno imposto per l’accesso alle attività di “alberghi e strutture ricettive” il c.d. Green pass rafforzato, generando problemi di inquadramento e comprensione delle concrete modalità dei controlli. Ad ogni accesso o una tantum? Come realizzarlo per le strutture prive di reception o di servizi di accoglienza all’ingresso h24? Come conciliare l’obbligo con il selfcheck-in? Sono solo alcune delle domande per le quali gestori e proprietari attendono risposte.
I c.d. affitti brevi
Diversa la posizione per i proprietari di alloggi privati offerti in locazione e i relativi gestori. Il
contratto di locazione per finalità turistica (di solito di durata inferiore a 30 giorni) è un contratto di diritto privato, inquadrato nel nostro ordinamento civilistico, amministrativo e fiscale in modo assolutamente diverso e sganciato dalla disciplina del contratto in alloggio in esercizi aperti al pubblico come le strutture ricettive (sul punto vedi: D. Marino, A. Lanzi, G. Marino, La nuova ospitalità turistica, Key Editore, 2019, p. 155).
Gli affitti brevi sono esclusi, ancora una volta, dai benefici propri del settore turistico, proprio in considerazione del fatto che non rientrano nella categoria delle strutture ricettive e che, c’è da dire, non sono stati altrettanto pregiudicati dalla situazione emergenziale. Per la loro profonda differenza con le strutture ricettive, sono esclusi anche dagli obblighi relativi al possesso e controllo del Green pass, nonostante sulla questione si siano diffusi confusione e dubbi tra operatori e associazioni di categoria.
Sul punto, spiega l’Avv. Giada Beghini, una delle professioniste che collabora con
HospitalityLawLab, che probabilmente l’equivoco si è generato dal fatto che le indicazioni
contenute nelle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e Sociali” del 2 dicembre scorso, recepite dall’Ordinanza del Ministero della Salute dello stesso giorno, si riferiscono anche alle “locazioni brevi” per espressa previsione, e questo ha portato erroneamente a pensare che alle locazioni brevi fossero estesi anche gli obblighi relativi alle Cerificazioni verdi. In realtà, la previsione delle Linee guida in cui si riproducono gli obblighi previsti dalla legge relativi all’utilizzo delle Certificazioni verdi-19, coerentemente con le disposizioni normative, si riferisce esclusivamente ad: “alberghi e altre strutture ricettive”. C’è da dire inoltre che se le Linee guida avessero introdotto questo obbligo si sarebbe posto un serio problema, posto che le linee guida non possono introdurre obblighi a carico di soggetti di diritto privato non previsti da una norma primaria.
Per conoscere le modalità applicative per l’erogazione del bonus 80% vedi: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
