Più trasparenza per i turisti

Tutti ricordano la notizia circolata questa estate del barista che ha richiesto un supplemento di prezzo per il taglio del toast. Al di là delle polemiche, il barista, come qualunque gestore di attività rivolta al pubblico dei consumatori/viaggiatori, è tenuto all’adempimento di specifici obblighi informativi anche sull’indicazione dei prezzi dei prodotti, che devono apparire in modo chiaro e univoco. Una tutela già presente nel sistema italiano ed europeo ma che sta progressivamente rinforzandosi, ampliando il concetto di “pratiche commerciali scorrette” e di informazioni precontrattuali e contrattuali da fornire ai consumatori. SI veda in particolare il D.Lgs. 26/2023 che, nel recepire la Direttiva Omnibus, ha introdotto in Italia una nuova tutela per i consumatori dell’e-commerce, modificando il Codice del Consumo  (D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206). Nuovi obblighi dunque anche per i player del comparto Hospitality che operano con i consumatori del settore: i turisti.

I destinatari delle nuove norme

Le nuove norme si applicano a tutti i contratti – anche a quelli che hanno ad oggetto beni immobili, dunque – se conclusi tra un operatore professionale (intermediari turistici, portali on line, Property Manager) e un consumatore (turista). Nel diritto italiano ed europeo, è “professionista” chi esercita un’attività imprenditoriale ovvero professionale; è invece “consumatore” chi compra il bene o il servizio per esigenze estranee all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. 

Sanzioni

Per gli operatori che non si adeguano sono previste sanzioni molto serie, che vanno dai 5000 ai 10 milioni di Euro.

Chi volesse saperne di più può approfondire sull’articolo pubblicato da Euroconference Legal, autore Donatella Marino, avvocato civilista e partner di Hospitality Law Lab.

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