Un nuovo provvedimento della Agenzia delle Entrate interviene nel fluido mercato della Hospitality. L’intervento è dello scorso 17 marzo ed impone nuovi adempimenti ai player che operano negli “affitti brevi” , specificatamente chiedendo di comunicare ulteriori e diversi dati all’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento interviene sulle modalità con cui intermediari immobiliari e portali di prenotazione che operano on line – attraverso lo strumento contrattuale della locazione abitativa sotto i trenta giorni (definita “locazione breve” dal D-L 50/2017) – dovranno assolvere agli obblighi di comunicazione modificando il provv. del 12 luglio 2017 (prot. 132395/2017), impugnato da Airbnb e tuttora protagonista di un percorso giudiziario complesso, tuttora in corso, approdato alla Corte di Giustizia UE.
I destinatari
Efficace dal 2023, il nuovo provvedimento (prot. 86984/2022), attuativo degli artt. 4, 5 e 5-bis del D-L 50/2017 è stato pertanto emesso in parziale modifica del precedente provvedimento AdE del 12 luglio 2017 ed individua, quali destinatari dell’obbligo alla comunicazione dei dati, al punto a):
“i soggetti di cui al punto 2.1, lett. d) (ndr del provvedimento 12 luglio 2017)… residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per il tramite dei quali vengono conclusi contratti di locazione breve.” (e non più “… che intervengono nella conclusione dei contratti …” di cui al precedente testo)
Gli operatori coinvolti dunque sono ancora:
“ – coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonchè
– coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari del locatore.” (art. 2.1 let. d provv. 2017 nonché il dato testuale dell’art. 4 co. 4 D-L 50/2017)”.
Provenienza e responsabilità delle informazioni fornite
Secondo quanto dispone l’art. 2.1. del Provvedimento 2017, gli adempimenti sono sempre “effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori…”
Il provvedimento del Direttore AdE del 12 luglio 2017
Ricordiamo che il provvedimento oggetto di integrazione, insieme alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 12 ottobre 2017, è stato impugnato da Airbnb davanti al T.a.r. Lazio (R.G. 3708 del 2019) perché ritenuto dalla nota piattaforma in contrasto con alcune norme di diritto UE.
Il provvedimento AdE del 2017 si occupa, otre che a definire gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati da parte dei soggetti indicati, anche di definire le modalità applicative dell’obbligo di versamento della ritenuta da parte degli stessi soggetti “qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario” (art. 4.1 provv. 2017).
Dopo un percorso travagliato (per i cui dettagli rimandiamo ai nostri post del 26 febbraio 2021 e del 8 marzo 2019), il provvedimento del 2017 è oggi coinvolto nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che sta valutando le questioni pregiudiziali proposte dal Consiglio di Stato (Ord. 777/2021).
In attesa dell’esito della vicenda, alcune piattaforme di intermediazione stanno disattendendo il contenuto del provvedimento attuativo impugnato. Al contrario, buona parte dei gestori di immobili (Property manager) stanno considerandosi gli effettivi destinatari della norma e pongono in essere gli adempimenti indicati pur non essendo specificatamente richiamati tra i soggetti obbligati dal provvedimento.
I dati da comunicare
Oltre ai dati già previsti dal 2017 (“..il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile” chiarendo peraltro che per “i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata” il punto b) del nuovo provvedimento aggiunge l’obbligo di comunicare ulteriori informazioni:
- l’anno di riferimento e
- i dati catastali dell’immobile locato (eliminando il riferimento specifico all’”indirizzo dell’immobile”)
Il punto c) del provvedimento 2022 aggiunge che l’indicazione dei dati catastali, “facoltativa in fase di prima applicazione, sarà obbligatoria a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2023”.
Le motivazioni
L’Agenzia delle Entrate motiva la modifica affermando che la novità introdotta “risponde all’esigenza di poter meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve, con riguardo al periodo durante il quale l’immobile risulta locato ed alla identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore. In particolare, i dati catastali, la cui indicazione è prevista, in sede di prima applicazione, come facoltativa, risultano funzionali a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano, l’immobile oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali.”
Per chi si avvicina a questi temi e desidera una sintetico riepilogo delle principali problematiche legate alle locazioni brevi con finalità turistica svolte attraverso intermediari, condividiamo il contributo degli avvocati Giada Beghini e Tamara Corazza, che collaborano con HLL: https://www.studiobeghinicorazza.it/affitto-breve-e-locazione-turistica-normativa/
Vi interessa approfondire qualche aspetto sugli adempimenti degli intermediari? Scrivetelo nei commenti e HLL ne terrà conto per le prossime pubblicazioni.
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