Hospitality anche in barca: i contratti del turismo nautico

L’Hospitality non riguarda più solo case ed alberghi, ma raggiunge anche le imbarcazioni. Con la diffusione del c.d. turismo nautico anche tramite le piattaforme di intermediazione on line e OTA (tra cui Booking e Airbnb) è aumentata l’offerta di soluzioni di navigazione per fini ricreativi (da diporto, nell’espressione usata dal nostro legislatore), che coinvolgono pernottamenti anche di breve o brevissimo periodo. Vere e proprie forme di ospitalità costituite da imbarcazioni spesso luxury, in grado di offrire un’esperienza particolare, spesso senza rinunciare ai comfort degli alloggi più tradizionali.

Rispetto alle “tradizionali” forme di ospitalità diffuse su piattaforme dedicate alla ricerca di alloggi per finalità turistiche, però, l’hospitality in barca presenta molte differenze.

Così, abbiamo deciso di avviare un percorso specifico sull’ospitalità nautica. Diamo quindi il benvenuto in Hospitality Law Lab a Rosa Abbate, avvocato con sede in Genova e Milano, altamente specializzato in diritto della navigazione e dei trasporti e in tutta la hospitality nautica, partner di una tra le più affermate law firm di diritto marittimo in Italia.

Cosa si intende per turismo nautico?
Si intende l’impiego per fini ricreativi di imbarcazioni di diverso genere, dai luxury yacht alle barche a vela”

Esiste nel nostro ordinamento una disciplina sulle soluzioni di navigazione per fini ricreativi?La navigazione da diporto è disciplinata dal Codice della Nautica da Diporto, con il D.Lgs 171/2005 e la direttiva 2003/44/CE ex art. 6 L. 172/2003, che sono di più recente introduzione rispetto alla materia generale del Codice della Navigazione in vigore sin dal ‘42: un codice che, nel proprio ambito – dedicato prevalentemente al commerciale – non contempla la materia diportistica salvo che nella definizione di nave dell’art. 136.

Esistono comunque per i rapporti che coinvolgono le imbarcazioni, delle forme contrattuali diverse da quelle generali di diritto privato? “Si, in via generale è disciplinato, tra le altre cose, l’utilizzo dell’imbarcazione attraverso istituti contrattuali tipici che si discostano da quelli generali privatistici per la specifica finalità cui questi contratti sono destinati. Tali sono il contratto di locazione di nave e il contratto di noleggio, a loro volta modulati e adattati nella prassi secondo schemi contrattuali in uso da decenni nel mercato internazionale (c.d. “charter parties”) e correntemente adoperati nel settore dello shipping.”

Ma quali sono, nello specifico, i contratti più utilizzati nel c.d. turismo nautico?

Il contratto più utilizzati, per la sua flessibilità è il contratto di noleggio. Questa tipologia contrattuale si distingue a sua volta in due tipologie

  • il noleggio a viaggio (voyage charter party) e
  • il noleggio a tempo (time charter party).

Il Codice della Nautica Diporto ha in particolare recepito questi modelli  prevedendo:

  • del contratto di locazione di unità da diporto (art. 42)
  • del contratto di noleggio (art. 47)
  • contratto di noleggio occasionale (art. 49bis).

Con un’importante precisazione: per il Codice della nautica da diporto, quando l’unità da diporto è oggetto di contratti di locazione e di noleggio si intende utilizzata a fini commerciali. Si parla allora di commercial yacht.”

Cosa significa questa definizione per gli operatori che operano con queste soluzioni contrattuali? Quali sono le conseguenze di questa impostazione, sul piano amministrativo e fiscale?
“La normativa prevede formalità documentali e adempimenti presso gli uffici marittimi competenti e contempla anche fattispecie di illeciti. Ad esempio, l’esercizio abusivo delle attività commerciali dell’unità da diporto.

Il DPR 14.12.2018, n. 152 ha inoltre disposto l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, che include l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN),  l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) e lo Sportello telematico del diportista (STED). In particolare, a partire dal 1 gennaio 2020 tutte le operazioni riguardanti imbarcazioni e navi da diporto si effettuano con questi nuovi sistemi.”

La disciplina fiscale infine, non è univoca. Muta a seconda della tipologia dell’unità da diporto impiegata secondo le definizioni del Codice della Nautica da Diporto.”

Nei consueti articoli del venerdì di Hospitality Law Lab continueremo a offrire spunti su opportunità e criticità di questo nuovo crescente business che va ad affiancarsi alla hospitality tradizionale a beneficio dei nostri clienti ma anche di tutti i nostri lettori. 

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