Continua il percorso attuativo della riforma del Codice della nautica da diporto. Scopo, come sempre, la semplificazione delle norme che regolano l’esercizio delle nuove formule di hospitality in barca. Si susseguono quindi i provvedimenti attuativi che introducono novità, ben accolte anche da Confindustria Nautica, oltre che dagli operatori. Il settore è in grande espansione, specie nel Mediterraneo, ma l’articolazione di norme che regolano la corretta fruizione della barca locata o noleggiata (charter) è ancora più complessa di quella delle case.
Civilisticamente, si tratta di accordi tra noleggiante/conduttore e proprietario/armatore (con possibile interposizione di gestori di diversa natura) che sempre più spesso si concludono anche tramite i portali di intermediazione on line dedicati alle case (Airbnb dunque, oltre a Booking e alle altre più tradizionali OTA). Rapporti contrattuali disciplinati, oltre che dai principi generali del nostro sistema, dal Codice della Nautica da Diporto (decreto legislativo 171/205 e succ. mod.) che ha introdotto, tra le altre, il contratto di locazione e il contratto di noleggio e da decreti attuativi, come, da ultimo, il Decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 1 settembre 2021.
Ne parliamo con Rosa Abbate, avvocato di Hospitalty Law Lab specializzato in diritto della navigazione e dei trasporti nonché di tutta l’hospitality nautica.
I contratti del c.d. turismo nautico
I contratti di locazione e di noleggio sono tra i contratti più utilizzati nel c.d. turismo nautico. Ne avevamo parlato, sempre con Rosa Abate, nell’articolo introduttivo sul percorso dell’ospitalità nautica, inizato da HLL https://hospitalitylawlab.net/2022/10/14/hospitality-anche-in-barca-i-contratti-del-turismo-nautico/
Spiega Abbate che, “per i player di questo settore non è facile identificare i propri obblighi. Il Codice della nautica da diporto ha introdotto, tra le altre, il contratto di locazione e il contratto di noleggio di unità da diporto, modellate sulle omologhe tipologie previste dal Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) ma con i dovuti accorgimenti dovuti alla specificità del fine diportistico”.
L’art. 41 definisce la locazione di unità da diporto «il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato…»
Per l’art. 47 il noleggio di unità da diporto è «il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte…rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio…»
“Da ricordare” continua Abbate, “che, ai sensi dell’art. 2 del Codice, quanto l’unità da diporto è oggetto di contratti di locazione e di noleggio «è utilizzata a fini commerciali». Fa eccezione il caso di c.d. noleggio occasionale, esercitato dal «proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto…” che “non costituisce uso commerciale dell’unità» (art. 49 bis)”.
“Quando l’unità da diporto è offerta in locazione a scopo commerciale e turistico” conclude Abbate “sono richiesti all’operatore una pluralità di obblighi, di diversa natura. Tra gli altri, concludere i contratti di locazione e noleggio in forma scritta, consegnare la barca in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione (come la licenza di navigazione) e coperta dalle dovute assicurazioni, nonché seguire le prescrizioni degli uffici marittimi della guardia costiera”.
E’ dall’adempimento di tali obblighi, sia quelli strettamente inerenti alla navigazione marittima, sia quelli di natura commerciale, che discende, dunque, il corretto utilizzo del mezzo nautico.
