Responsabilità degli intermediari per marchio contraffatto

L’intermediario on line non è responsabile se i prodotti offerti sulle piattaforma violano diritti sui marchi. Queste le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE nella vicenda Amazon-Louboutin che chiarisce le modalità e i criteri che portano ad escludere la responsabiltà dell’intermediario, proponendo una soluzione che va in direzione ben diversa dal recente trend normativo e giurisprudenziale in materia di copyright.

Nel proseguire gli aggiornamenti in tema di platform economy, i professionisti di HLL condividono infatti oggi le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE MACIEJ SZPUNAR, dello scorso  2 giugno, in tema di responsabilità dell’intermediario online per le violazioni dei diritti dei titolari dei marchi che si verificano sulla piattaforma.

La vicenda

Le Conclusioni riguardano le Cause riunite C-148/21 e C-184/21 che vedono coinvolte il noto stilista Christian Louboutin e tre società del Gruppo Amazon (Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21)).

Nei due ricorsi presentati in Lussemburgo e in Belgio contro Amazon, Christian Louboutin ha sostenuto che la piattaforma di Amazon avrebbe utilizzato un segno identico al marchio di cui è titolare per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, ritenendo, in particolare, che le pubblicità controverse sono parte integrante della comunicazione commerciale di Amazon.

La responsabilità della piattaforma

Nel decidere sulla questione l’Avvocato generale si è soffermato sul concetto di «uso» del marchio da parte di un intermediario che opera su Internet e la conseguente applicazione del Regolamento (UE) n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

Secondo l’Avvocato generale “non si può ritenere che il gestore di una piattaforma di vendite online usi un marchio nel contesto di un’offerta di vendita pubblicata da un terzo su detta piattaforma a condizione che (le modalità con cui l’intermediario opera, ndr) non inducano un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento a percepire il marchio di cui trattasi come parte integrante della comunicazione commerciale del gestore.”

In altre parole, una piattaforma che pubblica prodotti sia propri che di soggetti terzi, non può incorrere in responsabilità per gli usi di marchi fatti da tali terzi che usano la piattaforma se un utente ragionevole può avvedersi della titolarità dell’annuncio.

Pertanto, sono le modalità con cui l’intermediario opera che determinano l’eventuale responsabilità dell’intermediario in caso di contraffazione di marchio dei prodotti offerti tramite la piattaforma.

Da ricordare che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia. Il compito dell’Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. Spetterà ai giudici europei ora esprimersi. Ma le posizioni del

I criteri con cui gli intermediari online specie se operanti nel Real Estate e nella Hospitality, devono operare per non esporsi a responsabilità verranno chiariti nel Master di specializzazione organizzato da Euroconference sulla “Responsabilità da e-commerce per intermediari del turismo e property manager” che si terrà il prossimo 29 giugno.

Per info e iscrizioni: https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/responsabilita_da_e-commerce_per_intermediari_del_turismo_e_property_manager

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