Affitti brevi e presunzione di imprenditorialità: le difficoltà del Legislatore

In una intervista pubblicata da Hospitality News uno dei nostri professionisti affronta il tema dell’impatto degli ultimi provvedimenti sul comparto ricettivo e locativo e delle ultime proposte della Legge di bilancio 2021, alcune delle quali di dubbia coerenza.

Nelle ultime disposizioni vigenti o proposte, come il disegno di legge di bilancio per il 2021, sono presenti concetti e definizioni non sempre coordinati con i pilastri del nostro ordinamento. Con il risultato che rischiano di rimanere norme disattese: perché sono poco enforceable e facilmente aggirabili. Ma anche perché rischiano di essere destituite di legittimità da decisioni della Consulta, come spesso accaduto in passato nella legislazione turistica. Un esempio: il condivisibile obiettivo di regolare con urgenza il fenomeno degli “affitti brevi” selvaggi, quelli irrispettosi di ogni normativa civilistica, amministrativa, penale e fiscale. Malgrado lo sforzo del Legislatore sia lodevole e comprensibile, appare inappropriato il percorso intrapreso. Un esempio, la presunzione di imprenditorialità così come spesso delineata, recentemente riproposta per la Legge di bilancio 2021.

Oggi verrà proposto solo qualche cenno alla normativa rilevante. Ma torneremo a breve con ricostruzioni più complete del fenomeno economico e giuridico nel suo complesso e dei possibili risvolti anche in chiave prospettica.

Il concetto di imprenditorialità per le locazioni brevi

La definizione civilistica di imprenditore è alla base di tutta la disciplina commerciale. Da essa si ricava la definizione di attività d’impresa. Ai sensi dell’art. 2082 del codice civile  “è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

I 4 requisiti essenziale di questa figura sono quindi:

-l’attività economica

-l’organizzazione

-la professionalità e

-lo scopo di produzione o scambio di beni o servizi

Il Legislatore in sede fiscale ha individuato un concetto assimilabile. La L. 917/1986 definisce (art. 55) i redditi d’impresa come “quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c.”

A sua volta l’art. 2195 del codice civile chiarisce che, quando un soggetto è da considerare imprenditore (in quanto opera con le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c.), ha l’obbligo di “iscrizione nel registro delle imprese” se esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto, bancaria o assicurativa o altre attività ausiliarie delle precedenti.

L’art. 4 del D. L. 50/2017 ha individuato una particolare disciplina fiscale in caso di “locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni […] stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici […]”. Il comma 3-bis prevedeva la possibilità di emanare un regolamento, entro 90 giorni, che stabilisse i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve si sarebbe potuta presumere svolta in forma imprenditoriale “avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare. […]”. Il regolamento non è stato emanato. La disciplina prevista da questo articolo si è pertanto consolidata con questa formulazione.

Tant’è che l’Agenzia delle entrate (cfr. Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 e Risposta n. 373/2019) ha affermato che “al fine di individuare i criteri idonei a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di impresa, occorre far riferimento ai princìpi generali stabiliti dall’art. 2082 del codice civile e dall’art. 55 del Dpr. 22 dicembre 1986 n. 917”.

Su questo quadro normativo si è inserita la bozza dell’art.100 del disegno di Legge di Bilancio 2021: “il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.” Una soluzione giuridicamente illogica e vistosamente sganciata dall’art. 2082, cardine dell’ordinamento commerciale italiano: una simile impostazione non raggiungerebbe il risultato e avrebbe verosimilmente vita breve, per le ragioni che tratteremo nei successivi approfondimenti, insieme alle possibili soluzioni in linea con il nostro sistema giuridico.

Qui il link dell’intervista su Hospitality News:

https://www.hospitality-news.it/blog-interviste/2748-hospitality-un-natale-difficile-chiude-un-2020-indimenticabile.html

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