REGIONE LOMBARDIA: LE LOCAZIONI TURISTICHE SI SGANCIANO DALLE CAV

Accolta con soddisfazione la novità introdotta con decreto n. 13056 dalla Direzione Generale turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia lo scorso 17 settembre: viene prevista una nuova modulistica appositamente destinata a coloro che intendono porre in essere locazioni per finalità turistiche. Modifica di non poco conto, posto che in Lombardia a questi locatori viene per ora richiesto (e così fino al 1° gennaio 2020) di dichiararsi CAV NON IMPRENDITORIALI e utilizzare la relativa modulistica, poco idonea per soggetti privati.

La storia delle locazioni per finalità turistiche nella regolazione del turismo lombardo nasce in sordina con la Legge regionale  n. 27/2015. E’ lì che questa tipologia contrattuale viene menzionata, per la prima volta. Ma solo incidentalmente: l’Art. 38 si limita a disporre al comma 8 che  “le strutture ricettivecompresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (…), sono tenuti (…) alla comunicazione dei flussi turistici e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza”. L’obbiettivo di regolare gli “affitti brevi” (anche se di brevità in realtà non si parlava affatto) viene invece meglio raggiunto nel Regolamento regionale n. 7/2016 che prevede che le disposizioni del regolamento “si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)» (Art. 3, comma 3). E qui i requisiti diventano due – correttamente: la “brevità”, individuata nei “30 giorni”, e la “finalità turistica”. Il tutto viene poi ribadito e chiarito nelle FAQ interpretative esposte in quel periodo dalla Direzione regionale. Un approccio innovativo che presta però il fianco a critiche di natura giuridica sia di forma sia di contenuto.

Un ulteriore passaggio importante avviene nel 2018. La Regione introduce un comma 8-bis dello stesso Art. 38 della L. R. Lombardia n. 27/2015 volto a prevedere che, allo scopo “… di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive di cui all’articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva”.

Ma l’introduzione del CIR ad opera della L.R. n. 7/2018 viene contestata dal Governo, che impugna la posizione lombarda di fronte alla Corte Costituzionale, risultando però soccombente: con sentenza n. 84/2019 la Consulta dichiara “non fondate le questioni di legittimità costituzionale” sostenendo che  la posizione del Governo “… secondo cui la disciplina delle case vacanze sia da ascrivere tout court alla competenza residuale in materia di turismo e quella delle locazioni turistiche all’ordinamento civile, non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli aspetti turistici anche di queste ultime ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre appartiene all’ordinamento civile la regolamentazione dell’attività negoziale e dei suoi effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013). Il legislatore regionale lombardo – nel prevedere che anche i locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un apposito codice identificativo di riferimento per ogni singola unità ricettiva, da utilizzare nella pubblicità, nella promozione e nella commercializzazione dell’offerta turistica – ha infatti inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche. Le disposizioni censurate pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato”.

Confermata la legittimità del CIR lombardo, rimane tuttavia immutato il problema pratico della modulistica. Ed è su questo aspetto che è intervenuto il decreto della Direzione Generale. Restano, comunque, tante incongruenze e vari aspetti da affrontare. E da inquadrare la residuale categoria della CAV NON IMPRENDITORIALE che, diventata inapplicabile ai locatori in questione, resta molto svuotata. Sopravvive comunque come esercizio ricettivo atipico in quanto svolto in modo non imprenditoriale (come del resto i Bed & Breakfast lombardi, per esempio). Ricadranno qui, forse, coloro che operano con contratti di ospitalità offrendo l’alloggio con qualche servizio ad personam aggiuntivo, ma senza che ricorrano requisiti di organizzazione e professionalità caratterizzanti l’attività di impresa. Verranno chiariti gli altri dettagli, ma un grande passo in avanti verso l’allineamento dei diversi rami del diritto – e della chiarezza, dunque – in Lombardia è stato fatto.

Questo articolo ha 4 commenti.

  1. maria Grazia _Caraffa

    Ma se mi capita di affittare per più di trenta giorno, con contratto di locazione temporanea, dopo aver comunicato che farò affitti turistici, posso farlo o no?

    1. hospitalitylawlab

      Non è chiara la domanda e mancano tutte le informazioni necessarie per risponderle adeguatamente. In linea teorica la risposta è positiva, lei può concedere il suo appartamento in locazione per periodi brevi medi o lunghi. Deve attenersi però a quanto indicato nelle relative normative civilistiche, che sono molte e diverse e variano in funzione della tipologia contrattuale. Stia anche attenta alla normativa regionale e comunale. Per una risposta più specifica occorre analizzare la situazione specifica. Buona serata

      1. Maria Grazia Caraffa

        Grazie. Mi spiego meglio sono proprietaria di due appartamenti che avevo registrato come cav non imprenditoriali in basse alle legge della regione Lombardia. Adesso ho chiesto la loro riclassificazione come appartamenti in locazione turistica, come richiestomi dalla regione. I funzionari mi dicono che, a questo punto, non potrò affittare per periodi superiori ai 30 giorni, nemmeno registrando il contratto all’agenzia delle entrate.A me questo sembra assurdo. Lei che ne pensa?
        La ringrazio
        Maria Grazia Caraffa

  2. Giuseppina Camozzi

    buongiorno
    ho un appartamento con CIR adibito a CAV dal 2015. Pago la cedolare secca e adempio a tutte le disposizioni normative.
    Non comprendo i motivi della riclassificazione in Locazione Turistica.
    qualcuno me lo può spiegare?
    Grazie infinite
    Giuseppina Camozzi

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