Locazione transitoria: se in frode alla legge diventa 4 anni (+4)

Con la sentenza dell’ottobre 2022 si conferma la posizione dei giudici italiani sulle false locazioni transitorie. Le ragioni di transitorietà devono essere dimostrate: se il locatore non riesce, il contratto viene ricondotto alla durata ordinaria (4 anni+4).

La posizione è stata appena ribadita dal Tribunale di Arezzo (sentenza 1087 del 21 ottobre 2022), che si allinea con i precedenti della Suprema Corte (Cfr. per tutti C. Cass. 4495/2009), sulla illiceità del contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell’uso da parte del conduttore.

Avevamo trattato la delicatezza dell’uso di questo tipo di contratti già in passato, indicandone la corretta disciplina https://hospitalitylawlab.net/2020/12/03/corsa-alle-locazioni-transitorie-luci-e-ombre-del-loro-utilizzo/

Ne parliamo con l’Avv. Tamara Corazza, civilista con specifica expertise in materia di Real Estate e della Hospitality, partner di Hospitality Law Lab.

La vicenda riguarda un locatore che cercando di ottenere la liberazione dell’immobile per intervenuta scadenza del contratto di locazione  di natura transitoria con durata 13 mesi, citava in giudizio il proprio inquilino il quale contestava che la natura transitoria era stata dichiarata esclusivamente per ragioni fiscali, che le ragioni della transitorietà non erano specificatamente indicate nel contratto e che pertanto al contratto doveva essere applicata la durata ordinaria di 4 anni + 4.

Il Tribunale di Arezzo” spiega Tamara Corazza “pur dichiarando risolto il contratto per inadempimento dell’inquilino, ha rigettato la domanda del locatore sulla pretesa scadenza del contratto perché ha ritenuto che l’indicazione della transitorietà dell’uso da parte del conduttore fosse in realtà una simulazione in frode alla legge, mossa esclusivamente per eludere la durata minima imposta dalla normativa locatizia (L. 431/1998) in materia abitativa: 4 anni, con rinnovo automatico per altri 4 anni, salvo le specifiche ragioni ivi indicate”.

E’ andata a finire bene, per il locatore, che ha comunque ottenuto il rilascio dell’immobile: ma solo perchè il conduttore non pagava da tempo i canoni di locazione. Causa, questa, che ha portato il giudice a risolvere il contratto (riqualificato come 4+4) per inadempimento dell’inquilino. 

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