DALL’ADE CHIARIMENTI SU CREDITO D’IMPOSTA PER L’HOSPITALITY

Con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull’utilizzo del credito d’imposta per i canoni di locazione o affitto degli immobili a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio (D-L 34/2020).

Sono ammessi al beneficio, tra gli altri, le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente” e indipendentemente dalla destinazione catastale dell’immobile locato.

La finalità dell’articolo 28, spiega la Circolare “è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche”: tra queste, tutte le attività alberghiere e delle altre strutture ricettive, tra cui affittacamere, CAV e B&B, e dei Property Manager che operano in questi ambiti con le formule del c.d. “rent to rent” o “vuoto per pieno”.

Per poterne usufruire il canone deve essere corrisposto al proprietario.

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento) in relazione ai canoni per locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Ambito soggettivo

Sono ammessi al beneficio, tra gli altri, le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente

Non sono invece inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Quanto all’individuazione delle attività produttive, “occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato –svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO”, specifica la circolare.

La circolare individua quindi alcune voci a mero titolo esemplificativo. In particolare, richiama il codice 55.1 “Alberghi e strutture simili“e il codice 55.2 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni“, elencando tra gli altri:

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.20 Ostelli della gioventù

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze (CAV), bed and breakfast (B&B), residence, e in particolare

i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze

ii. cottage senza servizi di pulizia”

Gran merito alla circolare n. 14/E per aver fornito una indispensabile precisazione: “gli immobili oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle attività sopra indicate. Rientrano quindi tra i soggetti quelli con codice 55.20.50 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze”.

Requisiti

Il bonus è applicabile ai soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere, dunque, accertato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale invece, sarà commisurato con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito attraverso la cessione dello stesso al locatore, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (ad esempio il 40% del canone).

Occorre evidenziare che nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, è stato specificato che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

– in compensazione orizzontale (codice 6920);

oppure

– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

– (in alternativa), come abbiamo visto, può essere ceduto: al locatore o al concedente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (a breve sarà emesso il Provvedimento da parte della Agenzia delle Entrate per definire le modalità per perfezionare la cessione del credito).

Ringraziamo i nostri professionisti: il Dott. Alfredo Imparato e l’Avv. Donatella Marino per il contributo.

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