Caso Covid nell’albergo o in casa

Con le recenti e imminenti riaperture dei confini, le strutture ricettive e i locatori short e medium term si preparano ai i primi ingressi post crisi. Purtroppo però gli operatori della Hospitality, già travolti dai ridotti ricavi e affaticati dall’aumento dei costi per la messa in sicurezza dei locali, sono preoccupati per le nuove incertezze giuridiche: rischiano di rimanere invischiati in una pastosa (e costosa) “burocratizzazione” e di doversi confrontare con responsabilità pesanti se inciampano in qualche ipotesi di cliente sospetto, sintomatico o accertato Covid-19.

Molte domande. Cosa succede se una famiglia magari in arrivo dall’estero, si presenta in albergo con un figlio che, al rilievo della temperatura, risulta superiore ai 37,5°? Il gestore dovrà mandarli via (e dove, in tal caso)? Dovrà farli entrare e trattenerli in quarantena (e se non vogliono?) finché vengono tutti sottoposti a tampone (e ben conosciamo difficoltà e tempistiche)? E se risultano positivi? Come dovrebbe comportarsi intanto il gestore con gli altri clienti? Dovrà comunicarlo pubblicamente – ma sono dati sensibili – in modo da consentire a tutti gli ospiti di stare lontano dal sospetto o accertato Covid? Oppure dovrà dare la segnalazione in termini generici, invitando tutti di andarsene? Oppure, al contrario, a mettersi tutti in quarantena in struttura? O deve essere l’autorità amministrativa a costringere tutti gli ospiti in quarantena (laddove non sono previsti spostamenti in apposite aree attrezzate, come in Emilia Romagna)? E fino a quando? Con costi di vitto e alloggio a carico di chi? È corretto, utile o potenzialmente problematico richiedere le autocertificazioni? Come vanno gestite le eventuali segnalazioni risultanti dalle autocertificazioni? Domande, queste e molte altre, che si affollano sui tavoli di noi professionisti, in questi giorni.

Risposte complesse. Purtroppo, non esistono risposte univoche. Variano in funzione della specifica vicenda oltre che della Regione (e Comune) di riferimento. La questione inoltre va impostata diversamente per gli alberghi e per le strutture ricettive non imprenditoriali, come i B&B e le case vacanze di alcune Regioni. E in modo ancora diverso per gli appartamenti privati. Quello che il Legislatore non sta considerando è che non possono essere estese agli operatori alberghieri tout cour le disposizioni previste per gli altri esercizi commerciali: diverso è per un ristoratore respingere un soggetto con temperatura superiore ai 37,5° rispetto a un albergo che rifiuta il pernotto a una famiglia dopo un viaggio a causa di un bimbo con febbricola. Ancor più problematico è intervenire per queste ragioni su un inquilino che si appresta a godere dell’immobile locato con apposito contratto. Così come diverso è che risulti positivo al Covid un cliente che abbia pranzato in un ristorante da un cliente presente in albergo o da un inquilino nella casa da lui detenuta.

Strutture ricettive o locazioni in appartamenti privati. Ancora una volta, la distinzione tra strutture ricettive e appartamenti privati locati per periodi brevi viene gestita in modo sommario dal Legislatore. Al contrario, la divaricazione, in termini di responsabilità civili e penali, è particolarmente drastica. Questo perché il Legislatore, sia statale che regionale, ha proposto vari suggerimenti o veri e propri adempimenti a carico degli operatori ma ha lasciato per ora ingestite le conseguenze nel caso i rilievi portino a segnalazioni di casi Covid. Con una pericolosa esposizione alle diverse responsabilità, affidate ai principi generali (di cui parleremo nell’imminente Master).

Esistono dei protocolli operativi nel caso in cui una struttura rilevi un possibile contagio Covid? Le Regioni hanno emanato sia provvedimenti generici per gli spostamenti sul territorio sia, talvolta, indicazioni specifiche sulla gestione dei casi positivi nelle strutture ricettive. Tutte hanno recepito le Linee Guida emanate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Esistono protocolli nazionali in caso di sospetto contagio Covid in struttura ricettiva? L’ultimo DPCM, del 17 maggio 2020 (in vigore fino al 14 giungo 2020) si limita a stabilire, all’Art. 1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 [] a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.” Ma difficilmente questa disposizione può interessare le strutture ricettive, posto che il domicilio di una persona, nel nostro ordinamento coincide con il “luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (Art. 43 c.c.).

Esistono dunque protocolli operativi a livello regionale? Molte Regioni hanno assunto posizioni interessanti. Per esempio, l’Abruzzo, nei Protocolli di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere tenta una disciplina dello spinoso argomento della responsabilità del gestore stabilendo che:

“La corretta attuazione in tutte le sue fasi del Piano d’azione predisposto […] esonererà espressamente[…] i gestori […] da ogni responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura ricettiva”. Una corretta enfasi alla best practice di cui al nostro precedente articolo, ma un esonero che potrebbe non rilevare affatto ai fini delle conseguenze civili o penali, rette da principi e regole già presenti nel nostro ordinamento e di competenza esclusiva del Legislatore nazionale.

Anche l’Emilia Romagna ha proposto articolati protocolli specificando, per esempio, che “Eventuali ospiti accompagnatori del cliente riconosciuto come COVID positivo per i quali sia disposto l’isolamento fiduciario domiciliare dovranno lasciare la struttura per rientrare alla propria residenza”

Per adesso non c’è dunque soluzione univoca alle diverse domande: la valutazione della responsabilità civile in ogni vicenda è demandata all’equilibrato contemperamento dei principi di diritto privato, come interpretati dalla giurisprudenza in casi analoghi, con la normativa speciale predisposta per la gestione dell’attuale emergenza.

Il Master di specializzazione affronterà in modo più tecnico l’intero tema con particolare attenzione alla distinzione tra responsabilità del gestore di struttura ricettiva e del locatore, confidando che nel frattempo il Legislatore nazionale intervenga con apposite disposizioni che definiscano – attenuandoli – obblighi e responsabilità di gestori e locatori costretti a confrontarsi con clienti sospetti o accertati Covid.

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