IMU e strutture ricettive: l’esenzione prevista dal Decreto Rilancio

Il Governo è intervenuto a favore del settore della Hospitality in grave crisi prevedendo che, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19 per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU – in scadenza domani – relativa a: “[]immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi […]e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività” (Art. 177 del D-L n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio).

In assenza di chiarimenti della Agenzia delle Entrate, sono gli interpreti del diritto a fornire le prime interpretazioni. Tra questi, gli Avv. Francesco Del Buono, l’Avv. Donatella Marino e gli altri professionisti di Hospitality Law Lab che ringraziamo per questo contributo d’urgenza gentilmente reso a causa delle numerosissime richieste, in cui si sintetizzano alcune chiavi di lettura. Condizione determinante per il riconoscimento dell’esenzione è la proprietà dell’immobile in capo allo stesso soggetto che gestisce le attività ricettive elencate: scelta logica del Legislatore, posto che l’IMU è una imposta legata alla proprietà dell’immobile, ed è il proprietario il soggetto passivo di questa imposta. Scopo della norma sembra essere quello di alleggerire quei proprietari che hanno devoluto l’immobile al segmento turistico, devastato dagli effetti della crisi da Covid-19. Si aprono dunque alcuni temi interpretativi. Innanzitutto, nel menzionare le tradizionali categorie dell’extra-alberghiero non viene chiarita la posizione di quei proprietari che hanno destinato il loro appartamento all’ospitalità turistica attraverso i c.d. “affittibrevi”. L’interpretazione ad oggi più ragionevole porta a ritenere che se i proprietari di tali immobili sono tenuti agli stessi adempimenti delle strutture ricettive quando si tratta di normative regionali, di Comunicazioni alla Questura dei soggetti Alloggiati e dell’imposta di soggiorno, dovranno esserlo anche in termini di benefici. Né sembra potersi obiettare che tali proprietari di immobile non svolgono attività d’impresa o comunque gestoria: il beneficio dell’esenzione è rivolto ai proprietari in virtù della destinazione (in uno dei comma precedenti il Legislatore usa il termine “adibito”) al settore turistico e non hanno potuto beneficiare delle consuete entrate durante il lockdown (e non solo), a nulla rilevando, in questo contesto, l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale o lavorativa. Altro tema si pone per i soggetti che gestiscono per conto dei proprietari le suddette attività (i c.d. Property Managers): in questo caso andrà verificata sia la titolarità dell’attività ricettiva, sia il rapporto intercorrente tra proprietario e il Property Managers. In pratica, se il proprietario è intestatario dell’attività, e si fa coadiuvare dal Property Manager solo per lo svolgimento di alcuni aspetti più operativi, potrebbe avere diritto all’esenzione. Al contrario, se il Property Manager, quale gestore, si assume il rischio d’impresa e risulta essere intestatario dell’attività, il proprietario non può beneficiare dell’agevolazione, in assenza di identità tra proprietario e gestore. Tutte le situazioni intermedie vanno valutate caso per caso. Determinante è il contenuto del rapporto che lega il proprietario al Property Manager, spesso un mandato, da valutare non solo per singole disposizioni ma anche nell’interezza del suo contenuto.

Un ultimo tema riguarda la portata della agevolazione: si tratta di una mera dilazione del pagamento o di una vera e propria riduzione dell’imposta per il 2020? L’interpretazione preferibile porta a ritenere che il contribuente non debba versare l’importo relativo all’acconto dell’imposta, quest’ultima risultando determinata, per differenza, dal solo saldo, che sarà da versare con scadenza 16 dicembre 2020. Ma l’incertezza è rilevante e sarà dirimente sul punto un provvedimento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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