E’ legittima la sospensione degli sfratti nel periodo pandemico: così riporta il Comunicato del 20 ottobre scorso dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale. Più precisamente, la Consulta dichiara di non ritenere fondate “le censure sulla proroga del blocco degli sfratti” avanzate dai Tribunali di Trieste e Savona.
La misura legislativa puntava a offrire un sostegno alla categoria degli inquilini, da diversi decenni considerata nel nostro ordinamento la parte debole del rapporto locatizio. In quanto tale, meritevole di specifica tutela durante i periodi di c.d. lockdown causati dell’emergenza sanitaria. Purtroppo, di questa sospensione hanno però beneficiato in buona parte gli inquilini morosi che già prima dell’emergenza sanitaria non pagavano i canoni e non liberavano gli immobili. Un comportamento divenuto legittimo e quindi rinforzatosi grazie all’intervento legislativo emergenziale. Una scelta che ha però causato pesanti contraccolpi sui proprietari, altrettanto colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Critiche alla legittimità del provvedimento erano state pertanto presto avanzate dalle associazioni di categoria a tutela dei proprietari, tra cui Confedilizia.
Le norme censurate
La decisione della Corte si instaura sui procedimenti avanzati dai Tribunali di Trieste (Ord. dello scorso 24 maggio) e Savona (lo scorso 3 giugno) relativi alla legittimità dell’art. 13 co. 13 del DL. 183/2020 e art. 40 quater del DL 41/2021, entrambi convertiti in legge.
– La prima disposizione prorogava la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, co.6, del DL 18/2020 (conv. con mod.) sino al 30 giugno 2021 “limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”
– La seconda, proroga la medesima misura
“a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.”
Per approfondire il contenuto dei provvedimenti vedi i post dei nostri professionisti del 6 maggio 2021 e dell’11 marzo 2021
Le ragioni delle parti e la decisione
La decisione della Corte divide. Da un lato, le associazioni a tutela degli inquilini sottolineano l’importanza di tutelare chi in pandemia si è ritrovato in pesanti difficoltà economiche per la perdita di lavoro o la riduzione del volume di affari. Dall’altro, i proprietari degli immobili e le loro associazioni di categoria continuano a lamentare la mancanza di differenziazione delle situazioni e l’irragionevole protezione di occupazioni abusive anche precedenti alla pandemia. Tali sono state anche alcune delle motivazioni alla base dell’ordinanze presentate dai Giudici di Trieste e Savona.
L’Ufficio stampa ha comunicato che la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le censure poste dai Tribunali, osservando che comunque il legislatore “ha progressivamente ridotto, con l’attenuarsi della pandemia, l’ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021”.
Restiamo in attesa del deposito della sentenza per comprenderne e valutare le motivazioni della Consulta.
Condividiamo qui il comunicato: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20211020103347.pdf
