IL PUNTO SULLA NORMATIVA

Prima della pausa estiva, facciamo il punto sui principali avvenimenti nel mondo della Hospitality e del Real Estate, anche in vista delle novità che possiamo attenderci.  

Prima di tutto il Decreto Crescita (D.L. 34/2019), convertito con modificazioni in L. 58/2019. L’Art. 13-quater, in particolare, sul quale ci siamo già soffermati, reca Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive e introduce un nuovo codice identificativo nazionale relativo alle strutture ricettive, nonché agli “immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”, codice identificativo nazionale che viene affiancato dalla apposita banca dati istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il nuovo codice identificativo nazionale dovrà essere indicato all’interno di ogni comunicazione relativa all’offerta e alla promozione dell’alloggioda parte dei titolari delle strutture ricettive, dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dei soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare”; in caso di inosservanza, è prevista una sanzione pecuniaria da 500 € a 5000 €. Il Ministero delle politiche agricolo alimentari, forestali e del turismo, inoltre, con successivo decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, deve stabilire “a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati; b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli (…); d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale”, decreto che, in ogni caso, non ci risulta sia ancora stato adottato.

Sempre il Decreto Crescita prevede un’ulteriore novità rilevante. Si tratta dell’Art. 15-ter, inserito dalla legge di conversione (L. 58/2019), che contiene Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali e che dispone che “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamenti dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.

In secondo luogo, il disegno di legge delega al Governo in materia di turismo n. 1698, approvato dalla X Commissione (Attività produttive) il 20 giugno 2019 e dalla Camera il 10 luglio 2019. Il provvedimento, attualmente, è stato trasmesso al Senato. Nel disciplinare la delega conferita al Governo, in particolare, vengono individuati specifici “principi e criteri direttivi”, fra i quali:

  • Organizzare la normativa in materia di turismo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, in particolare, “mediante la revisione e l’aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79”;
  • Coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni legislative vigenti;
  • Prevedere la semplificazione, la riduzione o l’eliminazione degli oneri burocratici;
  • Prevedere a carico delle pubbliche amministrazioni, “in un quadro di interoperatività tra le diverse banche dati”, un obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, “anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l’organizzazione dei relativi dati, nonché potenziando l’utilizzo della modulistica digitale e i portali web pubblici esistenti”;
  • Armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, in particolare, mediante “la revisione e l’aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, tenendo anche conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo e internazionale, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all’abusivismo nel settore e assicurando la trasparenza dell’offerta e la tutela della concorrenza”, nonché mediante “l’individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta turistica, per favorirne la pianificazione, e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all’accessibilità, anche attraverso l’utilizzo di un codice identificativo nazionale, tenendo conto delle esperienze regionali esistenti, al fine di riqualificare l’offerta ricettiva imprenditoriale e occasionale”;
  • Prevedere la realizzazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza, in particolare, delle normative regionali inerenti all’offerta turistica del rispettivo territorio.

Il disegno di legge delega al Governo in materia di turismo, di conseguenza, si muove nella direzione, da un lato, di un riordino generale della normativa vigente in materia di turismo, che dovrà essere coordinata anche con il diritto europeo, dall’altro, di una attività di semplificazione e sburocratizzazione del settore turistico, facilitando l’accesso alle informazioni e alla modulistica necessarie, nonché favorendo la circolazione delle informazioni contenute all’interno delle banche dati.

Da ultimo, i c.d. nuovi criteri di imprenditorialità. Il disegno di legge delega al Governo in materia di turismo, in questo senso, alla lett. n, richiede al Governo di “definire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale”. Già il D.L. 50/2017, in ogni caso, all’Art. 4 comma 3-bis, disponeva che “Con regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”. Tale indicazione, in ogni caso, è stata disattesa, in quanto il regolamento invocato non è mai stato emanato. Il legislatore, di conseguenza, con la nuova delega al Governo, richiede che vengano individuati specifici criteri di imprenditorialità, che consentano di distinguere fra attività di locazione breve esercitata in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.

Un’ultima annotazione va al Decreto Sicurezza Bis (D.L. 53/2019), convertito in legge con il voto definitivo del Senato il 5 agosto scorso. All’Art. 5, in particolare, sono previste “Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in materia di comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate”, per cui, in caso di soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione alla Questura delle generalità degli alloggiati dovrà avvenire non più “con immediatezza”, ma “entro le sei ore successive all’arrivo”. Inoltre, con decreto del Ministro dell’Interno dovranno essere integrate le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate “al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive”.

Ci asteniamo dall’esprimere in questa sede pareri di carattere giuridico su queste nuove produzioni legislative, di cui riconosciamo comunque le lodevoli intenzioni. Però sottolineiamo ancora una volta che non è con una iper-produzione di norme scoordinate fra loro che si regola un settore. Quello che serve è che le previsioni legislative siano armonizzate con competenza con i principi generali e con le altre disposizioni già esistenti all’interno del nostro ordinamento.

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