Antinomie normative, violazioni, sanzioni e ricorsi

L’impalcatura di diritto civile che regola l’Hospitality è di per se lineare. Alcuni consolidati principi generali e poche norme dedicate regolano sia le locazioni con finalità turistica sia i contratti di alloggio nelle strutture ricettive, o più in generale i contratti di ospitalità. Ne abbiamo già più volte parlato, e ne riparleremo. Sono norme e principi di diritto privato che, se ben conosciuti e correttamente coordinati con la normativa regionale e la disciplina fiscale applicabile, consentono di confezionare buoni contratti che regolano i rapporti tra le parti in modo efficace. E questo non solo nei contratti più semplici, quelli tra proprietari HOST e inquilini GUEST, o tra gestori di alberghi e strutture ricettive e clienti, ma anche quando le strutture negoziali sono più articolate per la presenza di Property manager, Tour operator o intermediari.

Più difficile affrontare i temi di diritto amministrativo-regionale o di carattere fiscale che regolano l’Hospitality, e quasi impossibile coordinarli con le norme di diritto civile e di diritto penale. Spesso sono disposizioni antitetiche tra loro, in contrasto con altre norme o persino con principi generali e fondamentali dell’ordinamento.

Ne sono un ricorrente esempio alcune leggi regionali che a volte costruiscono un quadro sanzionatorio sproporzionato (con pene che arrivano a qualche decina di migliaia di euro) rispetto alla (non) gravità della violazione. Si veda l’Art. 39 della Legge regionale lombarda n. 27/2015 che prevede, in caso di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera intrapresa senza aver osservato uno degli adempimenti previsti, una sanzione amministrativa da € 2.000  a € 20.000. Oppure l’Art. 31 della Legge regionale del Lazio n. 13/2017 che, allo stesso modo, prevede, in caso di esercizio di un’attività ricettiva in violazione di quanto in essa stabilito, una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000, nonché l’immediata chiusura dell’attività. Disposizioni che possono delineare profili di illegittimità costituzionale se si ritenesse violato il principio costituzionalmente garantito di proporzione fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra, che, come chiarito dalla stessa Consulta in una nota decisione del 1990, ormai anche “la Corte di Giustizia della Comunità europea ha accolto in tutta la sua ampiezza, al punto da estenderlo all’illecito amministrativo”.

Sul tema delle sanzioni amministrative e dei loro possibili profili di illegittimità, a breve, un approfondimento specifico.

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