Nuove opportunità e nuove regole per l’Hospitality turistica del 2025.
Ci occupiamo oggi della Legge di Bilancio 2025, che introduce nuovi adempimenti fiscali per il settore della Hospitality turistica, come l’indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nella dichiarazione dei redditi dei percipienti e nelle comunicazioni delle piattaforme di intermediazione (come Airbnb, Booking, VRBO). Vengono rafforzati i controlli, con segnalazioni delle polizie locali all’Agenzia delle Entrate per eventuali violazioni, anche relative all’esibizione del CIN all’esterno degli edifici. Essere compliant con le nuove norme è cruciale per evitare sanzioni e garantire una gestione trasparente e tracciabile.
Ma la Legge di Bilancio introduce anche altre misure, che promettono di influenzare in modo significativo le dinamiche economiche e operative, con particolare attenzione agli incentivi per l’innovazione, la sostenibilità e il rafforzamento delle infrastrutture turistiche.
In questo scenario, abbiamo intervistato i nostri partner Donatella Marino, avvocato civilista, e Luigi Vele, avvocato tributarista, così da offrire qualche chiarimento ai player della Hospitality, tenuti a porre attenzione su questi obblighi per gestire al meglio le nuove sfide.
Quali sono le novità della Legge di Bilancio 2025 sull’indicazione del CIN?
La cd. “Legge di Bilancio 2025” (L. 30 dicembre 2024, n. 207), entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, introduce nuovi obblighi e previsioni di carattere fiscale a carico di chi opera nel settore della Hospitality. In particolare, l’art. 1 comma 78 della predetta legge demanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate di definire, con appositi provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale, le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nella dichiarazione dei redditi del soggetto che percepisce il reddito, nelle certificazioni uniche e nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
Quali sono le novità sui “controlli incrociati”?
Il comma 79 del medesimo art. 1 integra, invece, l’articolo 13-ter, comma 11, del D.L. n. 145/2023 (vale a dire nella parte in cui disciplina le funzioni di controllo, verifica e applicazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di CIN), stabilendo che, ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o sulle unità immobiliari concesse in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.
Come opera il nuovo potere/dovere attribuito ai Comuni di comunicare le violazioni sulla pubblicità del CIN all’Agenzia delle Entrate?
Il comma 11 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 su cui è intervenuta la Legge di Bilancio 2025, dispone che alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione (con una delle tipologie indicate nella norma stessa), attraverso gli organi di polizia locale. Evidenti le ricadute. Prevedere che le risultanze dei controlli relativi all’adempimento della normativa sul CIN debbano essere oggetto di segnalazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente non farà altro che aumentare le occasioni di verifica anche sul corretto adempimento degli altri obblighi fiscali, e non solo, applicabili nel settore Hospitality.
Cosa può comportare questo in termini di difformità e asimmetrie informative?
La mancata coerenza tra quanto indicato nelle dichiarazioni fiscali, cui sono tenuti il proprietario e/o l’intermediario che incassa o interviene nel pagamento, genera un’asimmetria informativa da cui, come sempre più sovente stiamo riscontrando, scaturisce l’avvio di un’attività istruttoria da parte degli Enti impositori finalizzata a reperire informazioni e documentazione mancante e, comunque, i chiarimenti a supporto dell’anomalia emersa.
Diventa, quindi, sempre più urgente che ogni operatore si accerti che il proprio business model sia “compliant” con i nuovi dettami normativi, così da adeguarsi rapidamente, in caso di discrepanze, accertandosi inoltre di essere pronto a offrire i chiarimenti e la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria o dalle altre Autorità pubbliche preposte per la verifica di altri obblighi (si ricordi l’Antitrust, più volte trattata) nell’ipotesi di avvio di istruttoria, che solitamente lascia tempi stretti.

