La scadenza del 31 gennaio per le comunicazioni volte alla compliance con la c.d. DAC7 genera un (prevedibile) sconcerto. Le disposizioni di questa normativa, sul piano lessicale e concettuale, si scontrano con le altre normative che regolano il settore, generando insuperabili problemi interpretativi.
In capo al “gestore di piattaforma” gravano infatti sia gli obblighi di comunicazione alle amministrazioni finanziarie indicati dalla DAC 7, sia gli obblighi di trasparenza , che devono essere rispettati già al momento della prenotazione on line.
Il valore nuovo e diverso attribuito alla prenotazione dalle ultime normative europee, risulta inoltre spesso di difficile coordinamento con regole e principi del nostro sistema in materia contrattuale. Una situazione che si esaspera nelle materie a disciplina vincolata, come quella delle locazioni, ove vigono disposizioni inderogabili e decisamente datate.
Esiste comunque un momento di convergenza di tutte le nuove normative, che aiuterà i player del settore nelle scelte del 2024: è il concetto di trasparenza.
Ne abbiamo parlato, quanto agli aspetti civilistici, con Donatella Marino mentre per gli aspetti fiscali, con Luigi Vele e Carlo Alberto Rezzani.
1. Cosa succede se una transazione perfezionata attraverso una piattaforma on line, come Booking o Airbnb, viene comunicata ai fini DAC 7 sia dalla piattaforma stessa sia dal gestore Property Manager che opera su tale piattaforma?
In teoria, come indicato nelle Disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 20 novembre (Prot. n. 406671/2023), se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma. Si segnala che il gestore di piattaforma esonerato è tenuto comunque ad effettuare una cd. “comunicazione di assenza di dati da comunicare” indicando i dati identificativi del gestore di piattaforma che ha assunto l’obbligo di comunicazione. Corrispondentemente, il gestore di piattaforma che ha assunto l’obbligo di comunicazione in luogo d’altri, è tenuto a comunicare i dati identificativi del gestore esonerato.
2. Cosa succede se viene presentata una comunicazione tardiva o inesatta?
Anche in questo caso la risposta si trova nel Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine del 31 gennaio saranno considerate tardive. Le comunicazioni trasmesse tardivamente sono comunque acquisite. Dette comunicazioni sono oggetto di trasmissione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati anche oltre la scadenza del 29 febbraio 2024. La tardività della comunicazione non pare oggetto di specifica sanzione, viceversa, in caso di omessa comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 31.500,00, importi ridotti della metà quando la comunicazione è inesatta o incompleta.
3. Quando un gestore può considerarsi escluso?
Il gestore di piattaforma “escluso” è il gestore di piattaforma che, in base alla lett. c), c. 1, dell’art. 2, D.Lgs. n. 32/2023, “fin dall’inizio e su base annua, ha dimostrato all’autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare” le informazioni richieste dalla direttiva DAC 7, “che l’intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione”. Si badi bene, anche in tal caso, il gestore di piattaforme, ancorché “escluso”, è tenuto ad effettuare una comunicazione specifica all’Agenzia delle Entrate recante, tra le varie informazioni, anche “l’attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione”.

