In ambiente legislativo è allo studio l’introduzione di un limite minimo di tre notti per le locazioni turistiche. Si tratta di un vincolo al diritto di proprietà e, nel caso di gestione da parte di un’impresa, anche al diritto di iniziativa economica – entrambi costituzionalmente garantiti – che deve trovare giustificazione nella tutela di altri e prioritari valori costituzionalmente garantiti. Come del resto è avvenuto in passato, nella (tuttora vigente) disciplina vincolistica in materia di locazioni.
Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, è compito dell’organo legislativo accertarsi che eventuali misure privative delle libertà, garantite dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siano introdotte solo quando (e negli stretti limiti di quanto) necessario, nel rispetto di criteri di proporzionalità e sempre assicurando il minor sacrificio di tali diritti. In questo senso si è espressa, come criterio generale, anche la Presidente della Corte costituzionale, Prof. Silvana Sciarra, nella sua ultima Relazione annuale rivolta al Presidente della Repubblica e ai vertici politici e giudiziari, che invoca una efficace interlocuzione tra organo legislativo e Consulta, idoneo a scongiurare censure di illegittimità delle norme prodotte.
Certamente, è giunto il momento di regolamentare l’impalcatura normativa attuale, introducendo una nuova disciplina organica e sistematica nel settore Hospitality volta a rendere più attuale l’obsolescenza di alcune norme. Altrettanto certo è il notevole impatto economico-sociale delle conseguenti scelte legislative, se rivolte non a regolamentare, ma a contenere il crescente fenomeno socio-economico degli “affitti brevi”. Ma ancor più certo è che il rischio da scongiurare, il più deflagrante, è quello di produrre norme costituzionalmente illegittime.
Cosa deve dunque sorreggere i limiti che gli organi legislativi possono validamente imporre al cittadino? Proprio la materia delle locazioni offre già qualche esempio. La normativa locatizia già comprime in parte i diritti del proprietario, limitando l’autonomia negoziale che il nostro ordinamento assicura, come regola generale, a chi conclude un contratto.
Una compressione che, fino ad oggi, ha effettivamente imposto vincoli esclusivamente volti a garantire diritti e valori ben individuati, ritenuti, almeno in quel momento storico, prioritari. Nella L. 392/1978 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” il principale bene tutelato, idoneo a comprimere il diritto del proprietario, è il diritto alla libera iniziativa economica di cui all’Art. 41 della Costituzione: il conduttore commerciale, beneficia così di norme inderogabili a proprio favore che impongono al locatore di concedergli il bene locato per una durata minima di 6 anni (+6). Una durata che diventa 9+9 se il gestore conduttore opera in ambito ricettivo-alberghiero.
Anche la successiva L. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” prevede vincoli di durata (o di canone) al proprietario a favore del conduttore persona fisica, al dichiarato scopo di tutelare un altro valore, anch’esso costituzionalmente garantito ma ritenuto in tal sede prioritario rispetto al diritto di proprietà, che è il diritto all’abitazione.
Con l’Art. 53 del Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011) l’organo legislativo, in assenza di valori prioritari da tutelare, aveva ripristinato, per la locazione con finalità turistica, la regola generale della libertà delle parti di definire il loro rapporto (Art. 1322 Codice civile) riportandola ai principi del codice civile in materia locatizia, che non prevede vincoli e norme inderogabili. La Consulta, che ha censurato buona parte del Codice del turismo, ha ben salvato questo Art. 53, ritenendolo legittimo e in linea con il dettato costituzionale.
Cosa è cambiato dunque oggi? Quali sono i prioritari valori costituzionalmente garantiti, quali “l’utilità sociale” o la salute, l’ambiente, la sicurezza, la libertà o la dignità umana indicati dall’Art. 41 della Costituzione, che vengono lesi quando proprietario e turista concludono un contratto di locazione di durata inferiore ai tre giorni?
Siamo certi che, su questo, così come su eventuali altre limitazioni, in linea con i moniti della Consulta, il nostro Parlamento riesca a procedere nel rispetto delle normative sovranazionali europee e del complesso di valori che attingono ai fondamentali principi ispiratori della Carta costituzionale.
