Quotidianamente gli operatori del Real Estate residenziale e ricettivo e del turismo ricevono o restituiscono acconti, caparre o depositi cauzionali, chiedendosi se e quando la mancata restituzione della somma versata può configurare il reato di appropriazione indebita. Domanda che coinvolge anche intermediari on line (OTA) o property manager della Hospitality.
Nel continuare su questo percorso tematico, affrontiamo oggi i risvolti penali riportando l’opinione del prof. Alessio Lanzi e gli approfondimenti dell’Avv. Angelo Giuliani, avvocato penalista dello Studio Lanzi Del Sasso.
Sul delitto di appropriazione indebita
Il prof. Lanzi delinea i tratti essenziali della fattispecie: “Il delitto di appropriazione indebita è punito dall’art. 646 c.p. che dispone che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”.
“Come si evince dal dettato normativo”, prosegue il prof. Lanzi, “è necessario che il denaro o la cosa mobile siano proprietà di altri, con la conseguenza che il proprietario di tale denaro non potrebbe mai essere responsabile di una appropriazione indebita”.
“Quindi, quando si versa un importo a titolo di caparra, per esempio”, aggiunge l’avvocato Giuliani, “si tratta di verificare se la proprietà del denaro passa a colui che lo riceve”.
Il passaggio di proprietà di denaro o cose fungibili
Giuliani richiama sul punto i principi della Corte di Cassazione per concludere che “è da ritenere che in caso di versamento di acconti o di caparra, la somma di denaro entra definitivamente a far parte del patrimonio del soggetto che l’ha ricevuta, senza alcun vincolo di impiego. In altre parole, in seguito al versamento, la somma si è ormai trasferita in capo ad un altro soggetto”.
Il principio, sottolinea Giuliani, “va indistintamente applicato in queste situazioni, in quanto, nonostante la loro diversa funzione e disciplina prevista nel codice civile, sotto il profilo penalistico non è possibile effettuare alcuna distinzione, proprio perché entrambi gli istituti generalmente non hanno alcun impiego vincolato”.
Conclude Giuliani che “in linea di massima, i soggetti che ricevono la caparra ed omettono di restituirla non sono responsabili del delitto di appropriazione indebita, a meno che non si provi che il denaro era stato consegnato per un fine ben preciso, avendo così un preciso vincolo di impiego”. Sul punto, si veda Cass., Sez. II, 23 giugno 2020, n.19095.
Dunque, il concetto di trasferimento della proprietà di denaro o bene fungibile, inquadrato in una prospettiva penale, tende a coincidere con i principi civilistici, ma non in termini assoluti. Va inoltre conciliato con le regole in ambito contabile e fiscale. Torneremo a breve sul punto.
Secondo il parere dei penalisti di HLL, dunque, la mancata restituzione della caparra, anche in assenza dei presupposti che legittimano a trattenerla, non determina di per sé il reato di appropriazione indebita, ma solo un illecito civilistico, che dà diritto ad un’azione civile di recupero del credito. Hospitality Law Lab continuerà a offrire spunti sul tema: ma è indispensabile che ogni posizione, posta la delicatezza delle questioni, vada comunque gestita con il professionista.
