Nuovo focus dall’Europa sulla Hospitality. Presentata dalla Commissione Europea lo scorso 7 novembre una Proposta di Regolamento che intende uniformare le norme su raccolta e condivisione di dati per i servizi legati ai c.d. affitti brevi.
La proposta si inserisce nel trend europeo di interventi volti a garantire una maggiore trasparenza nelle operazioni che avvengono attraverso le piattaforme digitali, a tutela dei consumatori e dell’attività di controllo delle Autorità nella lotta all’evasione fiscale. Gli interventi, coinvolgono sempre più il settore degli “affitti brevi” e della ricettività non solo alberghiera, oramai indissolubilmente legato alla c.d. economia delle piattaforme.
Abbiamo quindi intervistato Donatella Marino, avvocato civilista di Hospitality Law Lab, per meglio inquadrare gli ultimi interventi in ambito europeo specifici per il Real Estate residenziale e ricettivo, e il nostro fiscalista dottor Alfredo Imparato, sugli aspetti fiscali del recepimento nell’ordinamento italiano.
Sul recepimento della Direttiva UE 2021/514
“In attesa del nuovo Regolamento europeo” spiega Marino, “già con la Legge di delegazione europea 2021, da poco entrata in vigore, è stata recepita in Italia la Direttiva UE 2021/514 che – modificando la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale – impone agli Stati membri obblighi per lo scambio automatico delle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali in generale, con prescrizioni specifiche sulle locazioni tramite piattaforma”.
Gli interventi di matrice europea coinvolgono quindi l’intera catena dei player che operano nel Real Estate e nel turismo attraverso le piattaforme online. Non solo gestori OTA e marketplace, come Booking e Airbnb, ma anche property manager, gestori di strutture ricettive e locatori privati.
Le attività al centro degli interventi europei
Ma quali sono le attività svolte sulle piattaforme coinvolte dai nuovi obblighi di comunicazione?
La Direttiva UE 2021/514 individua il concetto di “Attività Pertinente”, ovvero “un’attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo e che rientra in una delle attività elencate di seguito: la locazione di beni immobili; i Servizi Personali; la vendita di Beni; il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto” (Sez I art. 8 Dir.).
La definizione di Attività Pertinente è riprodotta nell’art. 2 comma 1 lettera h) dello schema di decreto attuativo italiano della Legge Europea, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per una consultazione pubblica lo scorso giugno.
Spiega Imparato che “l’obiettivo dei nuovi interventi europei fa seguito a quello indicato nel rapporto OCSE – Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”. Ed è quello di “tracciare” la posizione delle persone – fisiche e giuridiche – che propongono verso corrispettivo i propri servizi per il tramite di piattaforme digitali, con alcune eccezioni.”
I dati da trasmettere
“I dati che le piattaforme devono comunicare” aggiunge Imparato, “sono i classici di tipo anagrafico del c.d. venditore (intendendosi per tale una persona che offre i propri servizi per il tramite della piattaforma) Secondo la Direttiva, per adempiere agli obblighi di comunicazione la piattaforma può utilizzare le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, unitamente a quelli disponibili in banche dati dell’Unione per il controllo dei numeri di identificazione fiscale (es. VIES). Se il gestore rileva inesattezze, lo stesso può richiedere al venditore documenti di identificazione o un certificato di residenza fiscale (Dir. Sez. II p.C). I dati rilevanti devono essere trasmessi alle Amministrazioni entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo a quello di riferimento (Dir. Sez. III A) 1).
“I primi invii quindi” spiega Imparato “sono fissati al 31 gennaio 2024 e in Italia le modalità tecniche saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”.
Per il settore Hospitality, il c.d. venditore ai sensi della Direttiva può essere dunque il property manager o l’host.
“Interessante la previsione” continua Imparato “contenuta nello schema di decreto di attuazione all’art. 12, che prevede che il gestore della piattaforma sia tenuto ad inserire nei contratti con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se quest’ultimo non fornisce al gestore tutte le informazioni necessarie per l’espletamento degli obblighi di comunicazione dei dati, a seguito di due solleciti a vuoto il profilo del venditore viene chiuso e allo stesso viene impedito di iscriversi alla piattaforma; in alternativa, il gestore può trattenere il corrispettivo sino a quando le informazioni non vengono fornite.”
Il sistema di comunicazione tra gli Stati
Spiega Imparato: “il sistema previsto dalla Direttiva è quello classico, per cui il gestore stabilito in uno Stato acquisisce i dati di un venditore residente in un secondo Stato, inoltrandoli poi alla propria Amministrazione (l’Agenzia delle Entrate, per l’Italia); quest’ultima, in un secondo tempo, li trasmetterà all’Amministrazione dello Stato di residenza del venditore; per i servizi di locazione immobiliare, i dati dell’attività intermediata sono trasmessi anche all’Amministrazione dello Stato in cui l’immobile è situato”.
Le sanzioni
La Direttiva, spiega Marino “impone agli Stati di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in sua attuazione”.
“Lo schema del decreto italiano,” continua quindi Imparato, “prevede un sistema sanzionatorio relativamente severo. Oltre al procedimento contenuto nella clausola unilaterale, sono previste sanzioni in capo al gestore, secondo l’impostazione assunta per le violazioni “DAC 6”, (Dir. 2011/16/UE sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, n.d.r.) e quindi
- la sanzione da 3.000 euro a 31.500 euro (sanzione prevista dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 471/97 aumentata della metà) per l’omessa comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate,
- ovvero sanzione da 1.000 euro a 10.500 euro (sanzione prevista dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 471/97 ridotta della metà) per la comunicazione con dati incompleti o inesatti.
Da ultimo, sempre lo schema di decreto punisce l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni richieste con la sanzione prevista dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 471/97, aumentata della metà (la sanzione, quindi, varia da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro); se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione “base” è ridotta della metà, e quindi va da 1.000 euro a 10.500 euro”.
“Inoltre”, aggiunge Imparato“posto che il quadro è identico a quello previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 100/2020 per le violazioni connesse agli obblighi DAC 6, dovrebbero ragionevolmente essere estensibili al caso in esame le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2021 (§ 7) secondo cui:
– per la comunicazione effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione complessiva è ridotta della metà, e varia quindi da un minimo di 1.500 euro a un mas- simo di 15.750 euro;
– se il soggetto obbligato invia una comunicazione rettificativa tardiva, ma entro 15 giorni dalla scadenza, per correggere la comunicazione originaria incompleta o inesatta, è ridotto del 50% il carico sanzionatorio previsto per l’indicazione di dati incompleti o inesatti, per cui la sanzione irrogabile andrebbe da 500 euro a 5.250 euro”.
Indispensabile dunque che tutti i player coinvolti si adeguino prontamente alle nuove prescrizioni. Hospitality Law Lab continuerà a seguire gli sviluppi normativi sul tema, per fornire chiarimenti sugli impatti nelle attività dei diversi operatori.
