E’ dello scorso 7 aprile la sentenza della Corte Europea che affronta il significato della “prenotazione” on line. Un termine equivoco, foriero di crescenti liti, in Italia e in Europa. Due le tesi su cui si scontrano i player del settore: cliccando sul pulsante “prenotazione” nei siti degli alberghi, degli intermediari on line e dei diversi player del settore turistico e del Real Estate si conclude un contratto definitivo, con relativo impegno ai pagamenti previsti? Oppure si tratta solo di poco più che una manifestazione di interesse, come per i ristoranti?
Questa la vicenda, nata in Germania ed esaminata dai giudici europei. Un viaggiatore-consumatore aveva “cliccato” (così, la sentenza) sul pulsante “prenoto” di un annuncio proposto da un albergo su Booking.com. Il giorno del previsto check in, però, non si era presentato, nè aveva provveduto al relativo pagamento. L’albergo, conformemente alle sue condizioni generali, richiedeva al viaggiatore le spese di cancellazione per una somma pari a Euro 2.240,00. In mancanza del pagamento nei termini indicati, agiva così in giudizio per recuperare l’importo.
Secondo i giudici europei, nel procedimento di conclusione di un contratto d’albergo su un portale di intermediazione online (comunemente O.T.A.) il click sul pulsante di “prenotazione” on line può avere diversi significati ed effetti. Quindi, per valutare se il viaggiatore-consumatore, cliccando su questo pulsante, sta effettivamente accettando di impegnarsi a pagare il “professionista” (nel nostro caso, l’albergo), in linea con la Direttiva 2011/83, è indispensabile che sul pulsante stesso, e non (solo) altrove, sia riportata una “dicitura” facilmente leggibile che chiarisca inequivocabilmente il sorgere del vincolo al pagamento.
Diventa, così, determinante la terminologia usata sul sito dall’operatore, il “professionista”, in corrispondenza del pulsante “prenoto”, da cui deve risultare chiaramente e inequivocabilmente che il viaggiatore-consumatore, cliccandolo, si vincola al pagamento. Un significato che dovrà essere coerente, coordinato e declinato nei suoi effetti nelle altre indicazioni fornite dal sito, oltre che dai suoi terms of services e condizioni generali.
La sentenza non affronta però un secondo problema. Anche la figura e il concetto di “professionista”, in queste tipologie contrattuali trilatere, è equivoco. Diverso è chi gestisce la terminologia del pulsante sul sito (qui, Booking) e chi deve ricevere il pagamento (l’albergo).
Per chi volesse approfondire, condividiamo sul punto il contributo dell’avvocato Donatella Marino, uno dei nostri professionisti, appena comparso su Euroconference Legal.