Imposta di soggiorno: chi è tenuto alla dichiarazione

Il recente differimento al 30 settembre del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno incassata tramite strutture ricettive o piattaforme di prenotazione sta riaccendendo il dibattito sui ruoli delle OTA e degli intermediari on line. Torna in particolare la domanda su chi siano questi “intermediari”  destinatari degli obblighi di cui al DL 50/2017, come convertito (co. 5-ter).

Da notare che l’eventuale errore comporta sanzioni serie. La mancata o infedele presentazione della dichiarazione, infatti, può esporre il  responsabile  ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell’importo  dovuto. Moltiplicata per il numero di violazioni, le cifre in gioco sono consistenti.

Chi sono i soggetti tenuti alla dichiarazione

Per individuare i destinatari delle norme sugli intermediari è necessario leggere in modo coordinato normative che tra loro coordinate non sono ma che anzi, si sovrappongono e spesso si contraddicono. Normative che disciplinano, da diversi punti di vista, transazioni che comportano la prenotazione e il pagamento del corrispettivo da parte di diverse tipologie di guests per la fruizione di alloggi di diversa natura, gestiti da soggetti corporate o privati, inquadrati come strutture ricettive o come unità ad uso abitativo, con diversi tipologie di contratti (di alloggio in albergo ai contratti di locazione più o meno lunghi, per fare qualche esempio) e che vengono conclusi con l’intervento attivo, on line, di una terza parte: le piattaforme specializzate.  

Ma le incertezze riguardano non solo la figura degli intermediari: anche gli host e soprattutto i guest sono di difficile individuazione.

Per esempio: come mai deve versare l’imposta di soggiorno (in virtù di alcune norme regionali, come la Liguria, per esempio) l’inquilino di una unità immobiliare a uso abitativo che conclude un contratto di locazione a uso transitorio per qualche mese per un’immobile registrato come AAUT?

Quanto alle normative più specifiche, vanno considerate quantomeno il decreto istitutivo dell’imposta (Dlgs 23/2011), il  DL 50/2017 e il Decreto 29 aprile 2022 che ha approvato il Modello di dichiarazione per gli anni 2020 e 2021 e le relative istruzioni.

Ai sensi dell’art. 2 DM 29 aprile 2022, l’obbligo di dichiarazione è in particolare  previsto per:”

  • gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011… e
  •  soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare.”

Le diverse tipologie di dichiarante

Le “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione” allegate al”Modello di dichiarazione” previsto dall’art. 2 del Decreto 29 aprile 2022, tentano di chiarire chi sono i soggetti indicati nella Sezione “Tipologia del dichiarante” indicati nel modello, ma non sciolgono i dubbi di fondo. Vengono proposte le seguenti scelte:”

  • GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Al riguardo, si fa presente che detto soggetto può essere identificato in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza ….

  • MEDIATORE DELLA LOCAZIONE

A questo proposito si richiama espressamente quanto stabilito dal comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017, il quale prevede espressamente che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione.

Permangono però i dubbi alla corretta individuazione dei soggetti tenuti alla dichiarazione, in presenza di alcune condizioni. Ad esempio: il gestore è tenuto alla dichiarazione anche se sia il pagamento del corrispettivo che l’incasso dell’imposta, avvengono attraverso la piattaforma? E se sulla piattaforma in cui si conclude la prenotazione avviene il pagamento del corrispettivo, ma non l’incasso dell’imposta? 

I nostri professionisti stanno approfondendo questo e altri temi, anche a seguito della pubblicazione da parte del Dipartimento delle Finanze del MEF, delle nuove Specifiche (3/2022 del 13 giugno 2022). A breve verrà proposto uno specifico approfondimento in proposito.

Intanto, ricordiamo ai lettori che sono ancora aperte le iscrizioni per il Seminario di Specializzazione organizzato da Euroconference Legal sulla disciplina dei principali player del settore turismo e del real estate residenziale che operano on-line sia come intermediari, come gestori ( con le nuove soluzioni di property management) o con formule di outsourcing di vario tipo. Il seminario si occuperà anche, con taglio pratico, degli obblighi e delle responsabilità che la normativa più recente impone a questi operatori. I lettori di HospitalityLawLab beneficeranno di un particolare trattamento: potete contattateci scrivendo all’indirizzo: hospitalitylawlab@gmail.com 

Di segutio il link della brochure: https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/responsabilita_da_e-commerce_per_intermediari_del_turismo_e_property_manager

Rispondi