Il TAR Campania vieta al locatore di concludere continuativamente affitti brevi senza aprire una struttura ricettiva.
Con Sentenza 8128 del 28/12/2022, il Tribunale Amministrativo campano si discosta dall’orientamento ad oggi offerto dalle Corti Superiori e respinge il ricorso di un sublocatore che offriva in locazione un appartamento per periodi brevi e con finalità turistica (i cosiddetti affittibrevi).
Non conosciamo la vicenda. Tuttavia, dalla sentenza pubblicata risulta che il TAR conferma il “divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di casa vacanze” sancito dalla Polizia Locale per mancata presentazione della SCIA da parte del locatore. Centrale, secondo i giudici, quanto risultante dai sitiweb.
Ne parliamo, con l’avvocato Donatella Marino, autrice del contributo pubblicato su Euroconference Legal, cui rimandiamo per meglio comprendere i passaggi più rilevanti della decisione: https://www.eclegal.it/differenza-locazione-turistica-cav-secondo-tar-campania/
La vicenda
Un sub-locatore di un appartamento nel Comune di Napoli (ricevuto in locazione dalla madre e proposto per locazioni brevi sui portali) subiva un accertamento dei Vigili Urbani che contestavano la mancata presentazione al Comune della SCIA prevista dalla L.R. Campania 17/2001 per l’avvio di struttura ricettiva. Oltre alla sanzione pecuniaria, i vigili imponevano il “divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di casa vacanze”.
Il sub-locatore presentava ricorso al TAR Campania, contestando l’applicabilità della normativa regionale trattandosi di locazione (e/o sublocazione) per meno di 30 giorni che “esulava dall’attività di «casa vacanza»”.
Il TAR Campania però ha respinto il ricorso sostenendo che la differenza sostanziale “che sorregge la diversa disciplina giuridica tra la locazione per casa-vacanza (quindi per esigenze turistiche) e la cosiddetta locazione breve prevista dal codice civile per non più di 30 giorni consiste proprio nella continuità della gestione e nella natura della stessa che assume carattere professionale, assimilabile ai servizi alberghieri, per cui si tratta di attività che esula dalle normali facoltà di godimento dominicale, rientrando in regime di diritto amministrativo”.
Sul punto Donatella Marino, nell’intervista rilasciata per Hospitality Law Lab, spiega che “i giudici sembrerebbero proporre un’ insolita enucleazione di tipologie locatizie: il “contratto di locazione per casa vacanza” e il “contratto di locazione breve prevista dal codice civile”, proponendo una distinzione tra i due tipi contrattuali sganciati dai principi civilistici e da quanto più volte chiarito dalla Corte di Cassazione in merito al contratto di alloggio in casa-vacanze e contratto di locazione”.
“Il problema della Regione Campania” continua la Marino, “è che la normativa turistica, a differenza di altre normative regionali non prevede, ad oggi, adempimenti amministrativi specifici a carico di chi, senza aprire un esercizio ricettivo, offre l’immobile in locazione con finalità turistica o per periodi inferiori ai trenta giorni”. In questo senso, del resto, sono esplicite anche le FAQ riportate dalla stessa Regione Campania.
“D’altra parte” conclude la Marino “una diversa interpretazione potrebbe esporre questa normativa campana a una censura di illegittimità da parte della Consulta”.
Vi terremo informati, nei limiti delle informazioni che risulteranno disponibili – posto che nessuno dei partner di Hospitality Law Lab è coinvolto nella difesa – sull’eventuale prosieguo di questa vicenda giudiziaria.
