Lo scorso 27 aprile la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito il principio per cui non si applicano al settore tributario le norme previste in materia di “servizi della società dell’informazione”. La Corte ha così deciso su una vicenda che ha visto protagoniste Airbnb Ireland UCC e la Regione di Bruxelle-Capitale, dichiarando non contraria al diritto dell’Unione europea una norma che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di comunicare all’amministrazione tributaria regionale i dati da quest’ultima richiesti.
Donatella Marino, uno degli avvocati di Hospitality Law Lab, chiarisce in un utile contributo pubblicato su Euroconference Legal, se e in che misura questa decisione possa avere ricadute, in Italia, per chi opera nell’intermediazione nell’ambito della ricettività e delle locazioni brevi turistiche. Pende, infatti, davanti alla stessa Corte Ue, a seguito di (secondo) rinvio del Consiglio di Stato, una questione simile in cui la stessa Airbnb Ireland ha contestato la legittimità degli adempimenti posti a carico di alcuni intermediari dal D-L 50/2017 (conv. in L. 96/2017). Le questioni oggetto delle due vicende tuttavia hanno rilevanti aspetti di differenza.
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