Corte di Giustizia UE: nuova decisione su Airbnb

In materia di esercizi turistici, strutture ricettive e “affitti brevi”, non è contraria al diritto dell’Unione europea una norma che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di comunicare all’amministrazione tributaria regionale i dati richiesti. Così ha deciso lo scorso 27 aprile la Corte di Giustizia UE su una vicenda che ha visto protagonisti il colosso degli affitti brevi Airbnb Iraland UC e la Regione di Bruxelle-Capitale. Ci si chiede ora se questa posizione potrà avere ricadute anche sulle questioni italiane.

I principi individuati dalla Corte UE 

A seguito di ricorso presentato alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale del Belgio), per l’annullamento di una norma della Regione di Bruxelle-Capitale, la Corte costituzionale belga ha chiesto alla Corte UE di sciogliere alcuni nodi.

La Corte UE, con sentenza del 27 aprile 2022, ha così stabilito:

“1.   Una disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro che impone agli intermediari, per quanto riguarda esercizi ricettivi turistici situati in una regione di tale Stato membro per i quali essi operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e di unità abitative gestite nell’anno precedente, deve essere considerata inscindibile, quanto alla sua natura, dalla normativa di cui fa parte e rientra pertanto nel «settore tributario», che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2. Una normativa che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per quanto riguarda gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE” (che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini di altri Stati Membri)

Torneremo sul punto con ulteriori approfondimenti volti a chiarire i risvolti di tale decisione nel nostro ordinamento. Da considerare tra l’altro che presto la Corte di Giustizia UE dovrà esprimersi anche sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato italiano sulla legittimità di alcuni obblighi previsti dal D-L 50/2017 – e relativi provvedimenti attuativi – a carico dei portali di intermediazione immobiliare che rivestono alcune caratteristiche, tra cui Airbnb.

La prossima settimana renderemo disponibile su HLL un approfondimento che i nostri professionisti stanno preparando per Euroconference Legal specificamente su questa posizione.

Intanto, per chi fosse interessato, di seguito il link della Sentenza: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7170B6D6B70E92CF6734E924A9F717DA?text=&docid=258321&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11197032

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